Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20706 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20706 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
OBERHAMMER MANUEL nato il 17/08/1981 a GAIS
LECHNER MATTHIAS nato il 14/04/1988 a BRUNICO

avverso la sentenza del 29/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GUP del
Tribunale di Bolzano ha applicato agli attuali ricorrenti la pena richiesta per il
reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione
di sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione,
a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
entrambi erronea applicazione dell’art. 444 cod.proc.pen. per omessa

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2. Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125,
comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla
quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice
presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione.
Ne consegue che il relativo obbligo deve essere ritenuto assolto da parte
del Giudice quando – come nel caso di specie – egli dia atto di avere
positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate
dalle parti e della congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della
gravata sentenza, una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto,
l’obbligo di motivazione è stato dunque rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25
gennaio 2000, n. 489, rv. 215489).
Del pari è a dirsi in ordine al giudizio negativo circa la ricorrenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che deve essere accompagnato da
una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurímis, sez. 3, 29
maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27
settembre 1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777); risultando

2

valutazione della situazione di fatto e di diritto della fattispecie concreta.

effettuata, dal testo della gravata sentenza, una tale indagine, con esito negativo
per la ratifica del patto, l’obbligo di motivazione è stato dunque rispettato.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Alko, Cava>

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

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