Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20705 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20705 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLANA PIETRO N. IL 11/03/1960 parte offesa nel
procedimento
c/
TESSARIS PAOLA N. IL 15/03/1962
avverso il decreto n. 93/2014 GIP TRIBUNALE di GORIZIA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 21/04/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza 15 maggio 2014 il GIP presso il Tribunale di Gorizia ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di Tessaris Paola
per il delitto di diffamazione in danno di Castellana Pietro.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la parte offesa, a mezzo del
illogica in merito alla disposta archiviazione.
3.
Risulta, altresì, pervenuta memoria, redatta nell’interesse
dell’indagata Tessaris, con la quale si sostiene l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, in effetti, inammissibile.
2.
In diritto, l’articolo 409, comma 6 cod.proc.pen. prevede che
l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di
cui all’articolo 127, comma 5, tutte ipotesi relative alla violazione delle norme
concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio.
La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito come esulino dalla
possibilità di assoggettare al ricorso tutte le questioni attinenti al merito ovvero
alla congruenza della motivazione (v. Cass. Sez. IV 8 aprile 2008 n. 22297).
Nella specie, questa volta in fatto, il ricorrente non propone questioni
attinenti al contraddittorio bensì al merito e cioè alla motivazione dell’impugnato
provvedimento.
3. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 aprile 2015.
proprio procuratore, evidenziando una violazione di legge e una motivazione