Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20705 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20705 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDO GERARDO nato il 16/05/1967 a FOGGIA

avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RON 43795/20 I 7

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Gerardo Bernardo ricorre per l’annullamento della sentenza del
27/09/2016 della Corte di appello di Bari che, rigettando la sua impugnazione,
ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di
multa inflitta dal Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 349, 44,
lett. b), 83, 93 e 95, d.P.R. n 380 del 2001, commesso in Foggia 1’11/04/2011.

cod. pen. al reato di ricettazione.
1.2.Con il secondo eccepisce la destinazione ad uso personale della sostanza
sequestrata.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi
consentiti dalla legge.

3.11 fatto oggetto di ricorso è infatti totalmente diverso da quello per il quale
si procede nei confronti dell’imputato.

4.Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procechmento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

1.1.Con il primo motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis

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