Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20704 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20704 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIELE SALVATORE nato il 19/02/1969 a NAPOLI

avverso la sentenza del 15/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 43783/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 15/09/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha applicato, nei confronti del sig.
Miele Salvatore, la pena concordata di un anno e nove mesi di reclusione e
4.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, commesso in Napoli il 26/04/2017.

sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen. e vizio
di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata>> (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sen-

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della

tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di <> (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.Nel caso di specie, il Giudice ha assolto compiutamente al proprio dovere indicando espressamente gli atti esaminati prima di ratificare l’accordo che
escludono la possibilità di un proscioglimento immediato. Il ricorrente, dal canto
suo, omette del tutto di indicare quali, tra gli atti di indagine presenti nel fascicolo, dimostrino in modo palese la sua innocenza o quali ulteriori specifici indicatori

dell’evidenza di tale innocenza siano stati negletti.

5.11 03/01/2018 il Miele ha trasmesso a questa Corte la dichiarazione di rinuncia al ricorso.
5.1.0sserva il Collegio che la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione
abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità postuma dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio
1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Rugg iero).
5.2.1n caso di ricorso originariamente inammissibile, la rinuncia non produce
alcun effetto, non potendosi estinguere un rapporto processuale mai validamente
costituito (Sez. 1, n. 4036 del 04/07/1995, Salerno, Rv. 202204; Sez. 2, n. 3614
del 20/12/2005, Sanasi, Rv. 233336).

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.
2

Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

Aldo Aceto

24.,e

Il Presidente
Al

Il Consigliere estensore

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