Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20704 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20704 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC BORKA N. IL 27/11/1976
avverso la sentenza n. 879/2002 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 22/06/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Caltanisetta, in data 22.6.2006, aveva
dichiarato inammissibile l’appello del PM avverso la decisione di primo grado e ordinato
l’esecuzione della condanna nei confronti dell’imputato alla pena di giustizia, per il delitto di
furto aggravato e sostituzione di persona, compiuti nel Luglio 95, nonché per uso di un falso
passaporto, del Gennaio 98.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa – che era stata rimessa in termini per
proporre ricorso per Cassazione da un precedente provvedimento di questa Corte del 5.2.2015 –

dei processi di merito tutti gli atti erano stati notificati al difensore d’Ufficio, che nell’elezione di
domicilio non era stato menzionato, e nell’atto non erano presenti le avvertenze ex art 161 co 1
cpp, in conseguenza le notifiche così effettuate erano da considerarsi nulle, con nullità dell’intero
giudizio.
1.1 Nel secondo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte d’Appello nel Giugno 2006, data
della sentenza, avrebbe dovuto rilevare d’Ufficio la prescrizione dei reati già maturata.
All’odierna udienza il PG drssa Filippi ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.Va osservato che la sentenza di questa Corte del 5.2.2015, con la quale l’imputato era stato
rimesso in termini per la riproposizione del ricorso in fase di legittimità, aveva rilevato che i
processi di primo e secondo grado risultavano celebrati in assenza della prevenuta la quale non
risulta neppure essere stata assistita da un difensore di fiducia, operando, in tal modo la
presunzione iuris tantum di non conoscenza del processo da parte dell’imputato, elaborata
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza contumaciale, per come introdotta dalla legge 60 del 2005. In tal senso Sez 4
Sentenza 4106 del 7.1.2014 ( dep.29.1.2014) rv 258440.
2.La predetta constatazione, inerente entrambi i processi di merito è sufficiente a far valutare
non manifestamente infondato il ricorso e, pertanto, rilevabile la richiesta prescrizione.
2.1 D’altra parte va ricordato che di recente le Sezioni Unite di questa Corte, investite della
questione controversa se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa
dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non
rilevata, né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso, hanno stabilito il principio che il
ricorso presentato in Cassazione non può considerarsi inammissibile se con esso viene dedotta
– anche se con un unico motivo – l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della
sentenza di appello (Sezioni Unite udienza del 17.12.2015, della quale non risulta ancora
disponibile la massima).
Alla luce delle osservazioni e dei principi di cui sopra deve concludersi che il tema della
prescrizione proposto in ricorso tramite il secondo motivo è da prendere in esame.

11

lamentando la violazione di norme processuali, in riferimento all’ad 161 cpp, poichè all’epoca

3. Nella fattispecie concreta la prima sentenza intervenne il 5 Aprile 2001 e quella di Appello il
26 Giugno 2006, divenendo irrevocabile il 12 Dicembre 2006. La sentenza di questa Corte di
rimessione in termini – come già annotato – riguardò entrambi i giudizi di merito e, quindi,
anche la pronuncia di primo grado ne fu travolta. Ne consegue che, in base al disposto di cui
all’alt 10 co 3 della legge 251/2005, recante la disciplina transitoria, al processo in questione,
si applicano i nuovi termini della prescrizione ivi previsti, in quanto più favorevoli all’imputato;
infatti, per i motivi già esposti, deve considerasi nullo il giudizio di primo grado e, quindi, non

apertura del dibattimento il discrimine per considerare esclusa la disciplina eventualmente di
maggior favore per l’imputato.
3.1 Tanto premesso va constatato che – come segnalato in ricorso – i termini della prescrizione
previsti dalla legge 251/2005 sono maturati prima della data della sentenza di Appello. In
proposito deve notarsi che la sospensione della prescrizione in fase di procedura di restituzione
del termine ex art 175 co 8 cpp, non rileva, poiché alla data della sentenza di Appello, 26
Giugno 2006, erano già decorsi i termini prescrizionali dei delitti di cui l’imputato doveva
rispondere, di tentato furto aggravato, furto aggravato e sostituzione di persona, perpetrati nel
Luglio 1995 e del delitto di cui all’art 489 cp, del Gennaio 98.
Alla luce delle considerazioni che precedono entrambe le sentenze di merito devono essere
annullate senza rinvio per l’intervenuta prescrizione dei reati.
PQM
Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado per essersi i reati estinti per
prescrizione.

Deciso il 5.2.2016

aperto il dibattimento, essendo – in base alla medesima disposizione – la dichiarazione di

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