Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20702 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20702 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALIM AHMED nato il 10/11/1975 a CASABLANCA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 06/06/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Reggio Emilia, ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta, per i reati di cui
agli artt 81 cpv, 648 cp e 81,110 cp, 73 dpr n. 309/1990 per illecita detenzione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando vizio di
motivazione con riferimento al mancato proscioglimento ed alla mancata

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Con riferimento alla prima doglianza, deve richiamarsi il costante
orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al
giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze,
non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a
una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo
delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti
dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica
richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29 maggio 2012, n.
36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre 1995, n. 10372;
sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen, appare, in ogni caso, adeguata, perché richiama specificamente
il contenuto degli atti di indagine, evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a
favore dell’imputato
3.

Con riferimento alla seconda doglianza, va richiamato il costante

orientamento di questa Corte, secondo cui la sospensione condizionale della pena
stabilita all’esito di patteggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano
subordinato alla concessione del beneficio il patto sul “quantum” della pena da
applicare, sia quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera
2

concessione della sospensione condizionale della pena.

esplicita e specifica perché il giudice deve comunque valutare l’espressa istanza di
concessione del beneficio (in tal senso, Sez. 3, sent. n. 4954 del 17/12/1999, dep.
21/04/2000, Moresco, Rv. 216563; Sez. 3, sent. n. 40232 del 14/07/2004, dep.
14/10/2004, Caso, Rv. 230178; Sez. 1, sent. n. 9228 del 14/02/2008, dep.
29/02/2008, Giannelli, Rv. 239180).
Nella specie, come riportato in sentenza, il patto sul “quantum della pena”
non è stato subordinato alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena né il ricorrente comprova che della questione era stato

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore

,71,A.

uita
or

Il Presidente
Al Io Cavallo

comunque investito in maniera esplicita e specifica il giudice.

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