Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20701 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20701 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELTRAMI VITTORIO PAOLO nato il 19/07/1968 a MILANO

avverso la sentenza del 23/06/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Milano, ha applicato all’imputato la pena da questi richiesta per il reato di cui
all’art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
violazione di legge con riferimento alla valutazione di congruità della pena ed alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In relazione alla prima doglianza, avente ad oggetto la valutazione della
congruità della pena concordata, deve richiamarsi il costante orientamento di
questa Corte, secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli
artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può
non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Ne consegue che con riferimento alla motivazione in ordine all’entità della
pena, il relativo obbligo deve essere ritenuto assolto da parte del Giudice quando
– come nel caso di specie – egli dia atto di avere positivamente effettuato la
valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto,
dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della
congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza, una
tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l’obbligo di motivazione
è stato dunque rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489, rv.
215489).
3. Quanto alla seconda doglianza, afferente la confisca della somma di
denaro in sequestro, va ricordato che in tema di patteggiamento, per il delitto di
cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata
motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro – che rappresenta il
profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato
(Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, Rv. 226987; Sez. 3, n. 2444 del
23/10/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 262399); nella specie, il Tribunale ha
adeguatamente motivato in ordine alla esistenza di un nesso pertinenziale tra la
somma di denaro e l’illecito (il denaro costituiva il pagamento della illecita
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confisca della somma di denaro in sequestro.

cessione), nesso che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del
colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

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