Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20700 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20700 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
MARDI STATAR – ANZI SATAR nato il 01/01/1986

avverso la sentenza del 13/04/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 02/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Marilia DI NARDO, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO v6t46
-7, zt4,

1. Con sentenza del 13 aprile 2015 la Corte di Appello di rrzin riforma della sentenza del
Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MARDI SATAR avendo
dichiarato estinto per prescrizione il reato di contraffazione della patente di guida slovena.

violazione di legge.
Il ricorrente sostiene che appare errata la declaratoria di estinzione per prescrizione, giacché la
Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere responsabile l’imputato dell’unico reato commesso in
Italia ovvero quello di uso di patente contraffatta (art. 489 cod. pen.) commesso in data 27
marzo 2009, quando l’imputato ha esibito il documento alle forze dell’ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Invero, così come si evince dagli atti, l’unico fatto contestato all’imputato (e per il quale è stato
condannato in primo grado) è quello di aver contraffatto la patente di guida di nazionalità
slovena, utilizzando rispettivamente un modulo falso su cui apponeva le proprie fotografie e
false generalità.
Corretto, allora, appare l’argomentazione cui ha fatto ricorso la Corte territoriale, in
applicazione dei principi in tema di prescrizione, per cui l’onere di provare con precisione la
data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che,
in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato
secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più
risalente (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983).
Ha quindi evidenziato la Corte di Appello che nel caso in esame “la patente falsa è stata
apparentemente rilasciata nel 2002; si aggiunga che, come rilevato dal difensore, la patente
sequestrata appare corrispondente ad una tipologia emessa prima dell’entrata della Slovenia
nell’Unione Europea, avvenuta nel 2004”. A tali considerazioni ha fatto conseguire
correttamente la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016

TATA CAMILIERIA

2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo

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