Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 207 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 207 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

fiducia, il condannato che deduce il vizio di motivazione in relazione ai criteri di
quantificazione della pena nella quale non si è tenuto conto della personalità del
condannato e dello stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen..
Quanto alla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione, invero, si è
attenuto al principio affermato da questa Corte secondo il quale laddove si
proceda all’applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
il giudice è vincolato dal giudicato per quanto riguarda l’individuazione del reato
più grave e per la misura di pena stabilita per tale reato, mentre è libero nell’ambito di una valutazione complessiva di tutti i fatti unificati nella
continuazione, considerati nel loro insieme – di rideterminare gli aumenti di pena
per i reati cd. satellite (Sez. 1, n. 46905, 10/11/2009, Castorina, rv. 245684).
Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha individuato il reato più grave ed ha
individuato la pena base inflitta per tale reato secondo quanto disposto dall’art.
187 disp. att. cod. proc. pen., ed ha poi motivato in maniera adeguata e
coerente in ordine agli aumenti di pena per la continuazione.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
2

Data Udienza: 30/09/2013

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 30 settembre 2013.

cassa della ammende.

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