Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 207 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 207 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Massa Antonio, n. a Napoli il
24/04/1979, rappresentato e assistito dall’avv. Carmine Ippolito, di
fiducia, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli,
dodicesima sezione penale, n. 539/2016, in data 31/05/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 18/05/2016, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro
preventivo del locale adibito ad officina sito in Quarto, via Mercadante
12, unitamente ad autovetture di illecita provenienza, targhe, pezzi di

1
;

autoveicoli, documentazione, attrezzature e quant’altro ivi rinvenuto
tra cui l’autoveicolo Iveco tg. NA N09091 intestato ad Antonio Massa,
materiale ritenuto pertinente ai reati di ricettazione e riciclaggio.
2. Avverso detto provvedimento, la difesa di Antonio Massa
proponeva istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. contestando
la sussistenza di qualsivoglia rapporto di connessione strumentale del
furgone con le fattispecie delittuose ipotizzate e chiedendo

l’annullamento del decreto per mancanza dei presupposti legittimanti.
3. Con ordinanza in data 31/05/2016, il Tribunale di Napoli
rigettava il gravame, confermando il provvedimento impugnato.
4. Nei confronti di detto provvedimento, Antonio Massa, tramite
difensore, propone ricorso per cassazione lamentando come
l’ordinanza del Tribunale di Napoli fosse corredata da motivazione
meramente fittizia, posto che al fine di asseverare la ricorrenza dei
presupposti legittimanti l’adozione del vincolo di indisponibilità
cautelare, esaurisce gli scarni cenni esplicativi nel mero inconferente
richiamo ad altra vicenda priva di qualsivoglia collegamento, anche di
natura interprobatoria, con la vicenda in questione. L’ordinanza in
parola, in termini meramente assertivi, proclama la sussistenza di un
preteso rapporto di connessione strumentale tra l’autoveicolo,
rinvenuto pacificamente in sosta, di proprietà del ricorrente ed i reati
in contestazione: a tali conclusioni, il provvedimento impugnato
perviene senza giammai esplicare le risultanze afferenti le circostanze
operative in cui la

res

viene rinvenuta e da cui sia dato

concretamente ricavare la sussistenza di tale postulato rapporto di
strumentalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, al di là
dell’espressa censura della violazione di legge, prospetta una
rivalutazione degli elementi in punto di fatto, sollecitando un
sindacato del tutto vietato nella presente sede di legittimità.
2. Occorre premettere, in adesione alle valutazioni effettuate
nel corpo del provvedimento impugnato che, al Tribunale del
riesame, in sede di ricorso ex art. 324 cod. proc. pen., compete
unicamente la verifica della sussistenza dei presupposti per

2

l’imposizione del vincolo reale sul bene alla luce delle concrete
risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti, con la conseguenza che, per
riconoscere la sussistenza del

“fumus delicti commissi”,

non

occorre la ricorrenza di indizi di colpevolezza e, tantomeno, una
loro valutata gravità, bensì solo elementi concreti conferenti nel
senso della sussistenza del reato ipotizzato (cfr., ex multis, Sez. 2,

n. 5656 del 28/01/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279).
3. La medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che il

“periculum in mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod.
proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da
valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al
momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche
durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno
probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto
all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato
ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati (cfr.,
Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme s.r.I., Rv. 261167).
4.

Invero, le conseguenze che il legislatore intende

neutralizzare attraverso il provvedimento, non sono identificabili né
con la condotta dei reati formali né con l’evento naturalistico che
integra la consumazione dei reati materiali ma sono anche quelle
ulteriori e potenziali rispetto alla condotta tipica realizzata: per tale
ragione, il sequestro preventivo può essere disposto anche quando
sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi
del reato in relazione al quale la misura viene adottata.
5.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella

fattispecie, entrambi i presupposti per l’emissione della misura
cautelare reale siano stati correttamente valutati da parte del
giudice di merito. Parimenti giustificata è la valutazione sul
rapporto di strumentalità tra l’autoveicolo di Antonio Massa ed i
reati in contestazione. Al riguardo, il Tribunale, dopo aver
implicitamente ma inequivocabilmente precisato che il rapporto di
strumentalità tra

“res” e reato deve essere essenziale e non

meramente occasionale per evitare di allargare a dismisura il
concetto di sequestrabilità, ha ritenuto – con motivazione congrua
ed esente da vizi logico-giuridici – come il rinvenimento del

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furgone Iveco di proprietà del Massa, anche in considerazione delle
condizioni e dei modi di custodia “… veniva sottoposto a sequestro
essendo fin troppo evidente che quel capannone, condotto in
locazione da Mugiello Alessandro (resosi irreperibile) era adibito ad
una vera e propria officina meccanica utilizzata per il ricovero e
l’alienazione dei veicoli provenienti da furti perpetrati nelle

specificamente il furgone del Massa la presenza dello stesso
nell’area privata antistante l’ingresso dell’officina suddetta, lascia
fondatamente presumere che trattasi di mezzo utilizzato per il
trasporto di materiale illecito e ciò tanto più appare vero se si
considera che il Massa, gravato da un precedente per furto, risulta
denunciato nell’aprile 2016 dalla Guardia di Finanza per il reato di
ricettazione … Né, d’altra parte, il ricorrente ha fornito una
convincente spiegazione circa la presenza del suo veicolo in
quell’area avendo … affermato che trattandosi di furgone vecchio e
non utilizzato, per non lasciarlo in sosta all’esterno della sua
abitazione … lo aveva temporaneamente parcheggiato in un’area
privata in attesa di ripararlo o di disfarsene definitivamente …”: la
“fumosità” delle giustificazioni rese dall’indagato e l’oggettività
delle evidenze raccolte, consentiva al Tribunale di ritenere come
“fosse lecito presumere che la libera disponibilità del furgone …
consentirà la protrazione della condotta illecita ipotizzata …”.
6. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, per il
disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro
1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore

province della Campania e del basso Lazio. Per quanto riguarda

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