Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20699 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20699 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
TRIESTE
nei confronti di:
YALAVAC FERHAT nato il 01/09/1970

avverso la sentenza del 31/05/2013 del TRIBUNALE di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 02/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona della dott. Marilia DI NARDO,
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2013 il Tribunale di Trieste ha, per quanto di interesse in

non aver commesso il fatto” e dal reato di cui all’art. 497 – bis cod. pen. con la formula
“perché il fatto non sussiste”.
L’imputato è stato invece condannato per il reato di cui all’art. 489 cod. pen.
All’imputato era stato contestato di aver contraffatto e fatto uso -esibendole alla Polizia di
Frontiera- di una carta d’identità (documento valido per l’espatrio) e di una patente di guida
bulgare, intestate a tale SYELEYMANOV Fikret ma riportanti la sua fotografia.

2. Propone ricorso il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale di Trieste, deducendo
la violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dell’art. 497 bis cod. pen.
Il ricorrente sostiene che appare errata la decisione assolutoria del Tribunale, la quale,
sostanzialmente, si fonda sulla seguente -unica e poco chiara- argomentazione: “…non può
ravvisarsi la commissione del reato di cui all’art. 497 bis c.p., fattispecie che si riferisce al
possesso di documento falso valido per l’espatrio, ma intestato a persona diversa dal
detentore….”

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

1. Alla stregua di quanto risulta dalla sentenza impugnata, durante un controllo avvenuto nei
pressi del confine italo – sloveno l’imputato aveva esibito una patente di guida e una carta di
identità (valida per l’espatrio) bulgare, entrambe riportanti la sua fotografia ma con le
generalità di altro soggetto, risultato sconosciuto alle stesse autorità bulgare.

2. Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen.,
ritenendo che tale fattispecie si riferisca “al possesso dì documento falso valido per l’espatrio,
ma intestato a persona diversa dal detentore….”.
In effetti, come sostenuto dal ricorrente, tale argomentazione non risulta chiara, mentre va
precisato che certamente integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) il possesso di una carta di identità contraffatta
rilasciata dall’autorità bulgara, “considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad
altro Stato dell’Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai
2

questa sede, assolto YALAVAC Ferhat dal reato di cui all’art. 477 cod. pen. con la formula “per

cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce
titolo valido per l’espatrio tra i Paesi membri dell’Unione di tutti i cittadini comunitari
(Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identità, documento di identificazione
sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell’Unione europea)” (Sez. 5, n.
46831 del 22/11/2007, Todorovic, Rv. 238889).
Peraltro, si è affermato che la nozione di documento falso “valido per l’espatrio”, prevista
dall’art. 497 bis cod. pen., è riferita all’idoneità di esso a consentire al suo possessore di
lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre

13/10/2015, Stevic, Rv. 265534).
In via generale, va evidenziato che integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma 2, cod. pen. il
possesso di un documento valido per l’espatrio contraffatto con il concorso dello stesso
possessore, considerato che la ratio della previsione incriminatrice è quella di punire in modo
più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento oppure lo detiene fuori dei casi di
uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di
cui all’art. 497 bis, comma 1, cod. pen. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad
opera del possessore (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468, in motivazione).
Quindi, il secondo comma dell’art. 497 bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del
documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a
quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che
differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo
di elemento circostanziale. (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468)
In altri termini, i due commi di cui all’art. 497 bis puniscono diversamente, in ragione del
diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l’espatrio,
da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali per la
connotazione organizzativa che la caratterizza, costituita dalla previa contraffazione del
documento stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa
formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale.
Una precisazione, quest’ultima, che induce a ritenere che il possesso di cui al comma primo

valutazioni riferite alla sua validità per la circolazione in altri Paesi. (Sez. 5, n. 47563 del

riguardi il caso, per questo dì minore allarme sociale, del possesso di documento per uso
personale, in assenza di concorso nella fabbricazione.
In tale prospettiva non è, pertanto, condivisibile l’assunto che sostiene una interpretazione
estensiva del primo comma in ragione della pratica impossibilità, in caso contrario, di vedere
riconosciuta la meno grave fattispecie all’agente che pure sia trovato in possesso di un
documento per uso evidentemente personale, contraffatto con apposizione della foto
dell’indagato stesso e la iscrizione delle sue generalità (si veda in materia Sez. 5, n. 5355 del
10/12/2014, Amir, Rv. 262221).

3

o

3. La sentenza impugnata va quindi annullata in riferimento alla decisione di assoluzione per
insussistenza del reato di cui all’art. 497 bis cod. pen.
Va quindi disposto il rinvio al Tribunale di Trieste, perché -nella piena autonomia valutativa di
merito- esamini nuovamente la questione della riconducibilità del fatto come accertato nella
fattispecie di cui al primo o al secondo comma della suindicata norma penale.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016
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