Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20698 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20698 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTINI GIUSEPPE nato il 29/01/1953 a SAN GIOVANNI A PIRO

avverso la sentenza del 23/09/2014 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 02/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO
che ha concluso per

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Marilia DI NARDO, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
Per l’imputato, l’avv. Maria CETRANGOLO ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 settembre 2014 la Corte di Appello di Salerno, per quanto di interesse
in questa sede, ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno,
con la quale Giuseppe COSTANTINI era stato condannato per il reato di falso in atto pubblico,
in esso assorbita l’imputazione per il reato di peculato, originariamente pure contestato.

in servizio presso l’ufficio di Sanità Marittima di Salerno, su istigazione dello IACOMINO,
amministratore della Golden Sped – agenzia di spedizioni, dello IRPINO, dipendente della
medesima agenzia (imputati poi assolti in secondo grado) e del DI NUNZIO, legale
rappresentante della DI NUNZIO s.r.I., creava una falsa aliquota di campione di prelevamento
di pistacchi crudi, corredandola di un falso cartellino (che compilava riportando “nr 6 data
30/2002 campione di pistacchi prelevato da una partita di kg 25.620 proveniente IRAN
destinata alla ditta Di Nunzio srl…”, il tutto al fine di consentire l’ingiusto sdoganamento ai fini
di commercializzazione nel territorio nazionale di un quantitativo di pistacchi crudi, merce già
risultata non idonea ad analisi di laboratorio.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato COSTANTINI, con atto sottoscritto dal suo
difensore.
2.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi motivazionali in
relazione alla questione, già posta in primo grado e in quello di appello, della inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dal dott. PANNUTO, perché derivanti da incarico peritale conferitogli in
altro procedimento in cui il COSTANTINI aveva assunto la qualità di testimone, nel corso del
quale erano già emersi a suo carico indizi di reità e senza che all’atto della esecuzione della
perizia fosse stato avvertito della sua qualità di potenziale indagato.
Il PANNUTO aveva svolto degli accertamenti peritali grafologici sul cartellino oggetto della
imputazione per cui si procede e, a tal fine, aveva acquisito delle scritture di comparazione
provenienti dal COSTANTINI, senza che a questi fossero state riconosciute le garanzie proprie
dell’indagato e sebbene già lo stesso fosse stato avvertito, durante il suo esame come
testimone, che erano emersi indizi di reità a suo carico.
Sostiene il ricorrente che dichiarate inutilizzabili la testimonianza e la perizia del PANNUTO,
mancherebbe la prova che l’atto pubblico sia falso e che lo stesso sia stato formato dal
COSTANTINI.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione
all’art. 479 cod. pen.
In primo luogo il ricorrente sostiene che, così come accertato dal PANNUTO, non vi è certezza
che la firma apposta sul fronte del cartellino n. 6 fosse del COSTANTINI.
Sostiene, altresì, che il cartellino non può qualificarsi come atto pubblico.
2

Il reato di falso era stato ascritto al COSTANTINI perché, nella sua qualità di Guardia di Sanità

Peraltro, il ricorrente argomenta che si tratterebbe di un falso inutile perché la sesta aliquota
non avrebbe potuto essere comunque utilizzata per effettuare analisi per lo sdoganamento
della merce. In ordine a tale profilo la Corte territoriale ha omesso di motivare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1. Infondato è il primo motivo.
Emerge dagli atti che nel presente processo la relazione del PANNUTO (che aveva svolto
l’incarico peritale nel processo a carico di coimputati) è stata acquisita come consulenza del

Sul punto hanno motivato articolatamente i giudici di merito (si vedano in particolare pagg. 17
– 18 della sentenza di primo grado), mentre non risulta che l’imputato abbia richiesto
accertamenti peritali, né abbia nominato un proprio consulente per confutare le risultanze
dell’attività tecnica del consulente del Pubblico Ministero.
Correttamente nella sentenza di primo grado, cui quella di appello ha fatto rinvio, è stato
sottolineato che la relazione del PANNUTO, essendo transitata all’interno del fascicolo delle
indagini preliminari in conseguenza dell’ordinanza di rimessione degli atti ex art. 521 cod. proc.
pen. resa all’esito di altro giudizio dibattimentale ed essendo stata fatta propria dal pubblico
ministero, quale attività tecnica costituente fonte di prova dei fatti oggetto del procedimento,
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