Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20697 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20697 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERSICO MIRKO nato il 14/11/1985 a ROMA

avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 11.10.2016, la Corte di appello di
Roma, confermava la sentenza emessa in data 12.9.2015 dal Tribunale di Roma,
che aveva dichiarato Persico Mirko responsabile del reato di cui agli articoli 73
comma 4 dpr n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanza stupefacente del
tipo marijuana) e lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi quattro di
reclusione ed euro 700 di multa.
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

violazione di legge e al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui
all’articolo 73 comma 5 dpr n. 309/1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
2. Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R.
n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art.
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e dal D.L. 20 marzo
2014 n. 36 (conv, in legge 16 maggio 2014 n. 79), può essere riconosciuta solo
nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla
disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni
altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. un.,
24 giugno 2010, n 35737; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012,
Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del
27/03/2015, Rv.264490).
Facendo buon governo di tali principi, pertanto, la Corte territoriale ha
ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, con riguardo
al caso in esame, l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR n. 309/1990,
rimarcando la gravità del fatto per il rilevante quantitativo di sostanza
stupefacente detenuta, pari a 1219 dosi.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q. M .
2

tramite il difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento, lamentando

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12.01.2018

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