Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20696 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20696 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORIO FEDERICO nato il 20/12/1952 a NAPOLI

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RUN 43600.7017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Florio Federico ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe
indicata che, in riforma della pronuncia di primo grado da lui impugnata, lo ha
assolto dal reato di cui al capo A della rubrica (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990)
perché il fatto non sussiste, confermando l’affermazione della sua penale responsabilità per i residui delitti di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1,

sostanza stupefacente del tipo cocaina – capo C; successiva importazione dalla
Spagna di un ulteriore, imprecisato quantitativo della medesima sostanza – capo
D) e rideterminando la pena nella misura finale di quattro anni e quattro mesi di
reclusione e 16.000,00 euro di multa.
1.1.Con il primo motivo, deducendo la mancanza di prove dei residui reati
ascrittigli, eccepisce la «violazione>> dell’art. 73, d.P.R. n. 309 dei 1990 e dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen..
1.2.Con il secondo, lamentando l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, eccepisce la violazione degli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e 2 cod.
pen..

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

3.Premesso che il ricorrente non specifica sotto quale profilo eccepisce il vizio di motivazione, ricorda, a tal fine, questa Corte che: a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo
il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa
volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare
l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè
di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b)
la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo
del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità si-

d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nell’organizzazione del trasporto di kg. 2,7 di

gnifica dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di
motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica
(Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il
giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale
opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione,
munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv.
202903); c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella

omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio
ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014,
Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv,
257499).
3.1.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per
spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,
nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro
probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori
dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile
frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità
della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato
di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica
a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del
medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
3.2.11 ricorso sollecita una lettura diretta del compendio probatorio attingendo a piene mani al fatto come risulta non dal testo della sentenza impugnata,
ampiamente argomentata e motivata, bensì dalle prove raccolte in sede di indagine preliminare, delle quali non eccepisce il travisamento ed il cui contenuto
propone alla Corte ai fini ricostruttivi del fatto stesso più che della logica che governa alla loro valutazione e ricomposizione.
3.3.La quantificazione della pena-base nella misura di nove anni di reclusione è ampiamente ed insindacabilmente spiegata dalla Corte di appello con il notevole quantitativo di droga trasportata e delle modalità organizzate dell’azione.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente

motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si

(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018
Il Consigliere estensore
Aldo Aceto

Il Presidente
Al

avallo,

spese processuali e della somma di C 3.000,00
RIVIrd in favore della Cassa

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