Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20695 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20695 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BAROUDI ABDELLATIF nato il 01/01/1974 a OLD MRAH( MAROCCO)

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 18.5.2017, la Corte di appello di
Roma in riforma della sentenza del 29.9.2016 del Tribunale di Roma che aveva
dichiarato l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 4 e
80 del d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del
tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
1.200 di multa, riduceva la pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed
euro 16.000 di multa.

mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
violazione di legge vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità ed alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità
dell’imputato, con motivazione congrua ed immune da vizi logici (pag 2); il vizio
motivazionale dedotto, peraltro in termini generici e che non si confrontano con
le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, risulta, pertanto,
insussistente.
3. Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007,
dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014,
Rv.259142); in ogni caso, nella specie, l’entità del trattamento sanzionatorio è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.
2

2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12.01.2018

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