Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20693 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20693 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI PIRA CARMELO N. IL 19/10/1962
avverso la sentenza n. 10972/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
17 giugno 2005 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da LI PIRA
Carmelo, dichiarato responsabile del delitto di falsificazione di banconote, commesso il 5 febbraio 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità atteso che si sarebbe trattato di falsi grossolani.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
La Corte di merito ha chiaramente evidenziato come le anomalie delle banconote falsificate non
fossero tali da essere riconoscibili da chiunque ad un semplice veloce esame, soprattutto di chi
non ne valuta professionalmente la genuinità come un qualsiasi soggetto che le riceva in un contesto di transazione fra privati.
Altrettanto correttamente è stato ritenuto irrilevante che si siano insospettiti gli operanti che per
professione e formazione sono attrezzati e adusi a valutare la genuinità delle banconote che, in
ipotesi, dovrebbero sottoporre a sequestro.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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