Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20692 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20692 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SAMAKE MOHAMED nato il 10/05/1994
SAMAKE SIDIKI nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 28/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

IZON 43497 2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 28/06/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg.,
cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato, nei confronti dei
sigg.ri Samake Mohamed e Samake Sidiki, la pena concordata di quattro anni di
reclusione e 18.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen.,
73, comma 1, 80, cpv., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il

2.Propongono ricorso per cassazione gli imputati che con due motivi eccepiscono il vizio di motivazione carente e manifestamente illogica in ordine al ritenuto concorso nel medesimo reato e la conseguente errata applicazione, oggettiva e soggettiva dell’art. 80, cpv., d.RR. n. 309 del 1990.

3.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla

12/02/2017.

non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..>> (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di
pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esi-

proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che
può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.Nel caso di specie, il Giudice ha assolto al proprio dovere indicando gli
atti processuali contenuti nel fascicolo del PM a sostegno della fondatezza dell’accusa che logicamente presuppongono l’impossibilità di un proscioglimento
immediato degli imputati. Questi ultimi, dal canto loro, eccepiscono l’insussistenza della circostanza aggravante pur avendo rinunciato ad avvalersi della facoltà
di contestare l’accusa ed anzi proponendo censure fattuali inammissibili in questa sede.
4.3.Si aggiunga che la natura “negoziale” dell’accordo, una volta correttamente ratificato dal giudice nei termini sopra indicati, inibisce alla parte di proporre ricorso per motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in
ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 18735, del 27/03/2001, Ciliberti; m. 219852;
Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano) e limita la la possibilità di ricorrere
per cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore
manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui
la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; e comunque, anche in
questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444,
comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla
base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865;
Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del
20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).

stenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il

4.4.Non è dunque ammissibile il ricorso per cassazione che ha ad oggetto
l’entità della pena, così come richiesta, e la qualificazione giuridica del fatto, corrispondente all’imputazione oggetto di accordo con l’accusa, in assenza di deduzioni (e allegazioni) circa eventuali errori manifesti che non appaiono sussistere
alla luce dei fatti contestati nel capo di imputazione per il reato considerato più
grave).

5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.

(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti

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