Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2069 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2069 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUCCERI DOMENICO ASSUNTO N. IL 15/08/1971
avverso l’ordinanza n. 118/2007 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTLTNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

Camera di Consiglio: 29-11-12

r. g. n. 39488-12

OSSERVA
1 .-. Bucceri Domenico Assunto ha proposto istanza di rimessione in riferimento al
procedimento n. 118-07 R.G. Trib Messina e n. 6337-05 RGNR a suo carico
pendente innanzi al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina,
descrivendo dettagliatamente i fatti relativi a detto procedimento e sostenendo che
il Tribunale avrebbe respinto inopinatamente alcune istanze difensive, così
dimostrando che il Comandante dei Vigili urbani di Letoianni, persona offesa nel
processo, con la sua “veste pubblica” ne avrebbe condizionato lo svolgimento in
suo danno, determinando un anormale svolgimento dell’istruttoria dibattimentale,
che avrebbe ingenerato un serio e motivato pericolo di turbativa del regolare corso
del processo, denotando l’esistenza ai suoi danni di una situazione ambientale di
legittima suspicione, svolgendosi la causa in un contesto che indurrebbe a ritenere
fondato il pericolo di una compromissione della imparzialità del giudice.
2 .-. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, c.p.p., le richieste di rimessione devono essere
notificate a cura del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal loro deposito
nella cancelleria del giudice e l’inosservanza di tale formalità e del relativo termine
“è causa di inammissibilità della richiesta” (art. 46, comma 4, c.p.p.).
3 .-. La richiesta di rimessione va dunque dichiarata inammissibile perché in atti
non vi è prova della sua avvenuta notificazione “alle altre parti” e comunque
perché le circostanze addotte dal richiedente a sostegno dell’istanza appaiono
estremamente vaghe ed indeterminate, non investono l’intera sede giudiziaria e non
appaiono, in ogni caso, assolutamente idonee a configurare l’esistenza di una grave
situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ed ineliminabile senza
far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’istituto della rimessione ha
carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di
un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano tra cui quelle che
stabiliscono i presupposti per il trasferimento del processo ad altro giudice. In
quest’ottica la “grave situazione locale” di cui parla l’art. 45 del codice di rito deve
intendersi come un fenomeno esterno alla dialettica processuale, caratterizzato da
tale abnormità da dover essere interpretato come fonte di un pericolo concreto di
non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo o di
pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo.
I motivi di legittimo sospetto cui fa riferimento l’art. 45 del codice di procedura
possono dunque configurarsi solo in presenza della grave situazione locale prima
descritta e come conseguenza di essa, mentre i provvedimenti ed i comportamenti
del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di tale
grave situazione locale e che, per le loro oggettive caratteristiche, siano
sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario
(Cass. S.U., sent. n. 13687 del 28.1.2003)
4 .-. Tanto premesso, si osserva che la richiesta di rirnessione prevista dall’art. 46
c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave
situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando
in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o
meramente evocativi, i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si
fonda.
Ciò non si verifica nel caso in esame atteso che il richiedente si è limitato ad
esprimere una serie di doglianze eterogenee, con le quali in sostanza non ha fatto
che esporre le sue difese in relazione al merito del processo, confusamente facendo
1

cenno esclusivamente ad asseriti intenti persecutori che, a quanto si prospetta,
potrebbero animare i magistrati del luogo ai suoi danni, senza indicare circostanze
idonee a legittimare, neppure come lontana ed astratta ipotesi, l’esistenza di ragioni
di legittimo sospetto e senza, perciò, far emergere gli estremi della situazione
idonea a giustificare la rimessione del processo.

5 .-. Alla inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
duemila, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila favore della cassa delle
ammende.
Co ì deciso il 29-11-12.
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Il onsigliere este

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