Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20689 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20689 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CATIN Marcis Iulius, nato a Ploiesti (Romania) il 01/12/1973
avverso la sentenza del 08/04/2016 emessa dalla Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna ha
disposto la consegna di Catin Marcis Iulius in esecuzione del mandato
d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena in data 26 giugno
2015, sulla base della sentenza di condanna n. 3152 della Pretura di Ploiesti
del 31 ottobre 2014, confermata dalla Corte d’appello con decisione n. 153 del
12 febbraio 2015, divenuta definitiva; la consegna è stata disposta
esclusivamente per il reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale
Catin è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione.
Con la stessa sentenza la Corte bolognese ha sostituito la misura cautelare
custodiale con l’obbligo di dimora.

Data Udienza: 13/05/2016

2. L’avvocato Piero Ippolito Martini, nell’interesse del Catin, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione del
principio di specialità di cui all’art. 26 legge n. 69 del 2005, per avere la
Corte territoriale disposto la consegna modificando arbitrariamente la richiesta
dell’autorità giudiziaria rumena, facendo erroneamente riferimento alla pena

la sentenza del Tribunale di Ploiesti e relativa ai reati di guida in stato di
ebbrezza (mesi dieci), guida senza patente (mesi sei) e dichiarazioni mendaci
(mesi sei). Si assume che Catin, una volta scontata la pena per il reato di
guida in stato di ebbrezza, potrebbe non essere rilasciato dalle autorità
rumene e trattenuto per scontare la pena per gli altri reati, in violazione del
principio di specialità.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 7 comma 1 legge n.
69 del 2005, in relazione al reato di guida senza patente, in quanto
depenalizzato.
Con un terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 18, comma 1, lett.
n), legge n. 69 del 2005, in relazione al reato di dichiarazioni mendaci, in
quanto risulterebbe commesso in Italia, sarebbe prescritto e, infine, qualora
dovesse corrispondere al reato di cui all’art. 484 cod. pen. sarebbe anche
depenalizzato.
Infine, chiede che il Catin possa scontare la pena in Italia, dove ha legami
stabili e dove lavora.

3. Si osserva, preliminarmente, che sebbene il mandato d’arresto
europeo faccia riferimento, oltre al reato di guida in stato di ebbrezza (art.
87, comma 1, dell’ordinanza di emergenza del governo n. 195/2002), anche
ai reati di guida senza patente (art. 86, comma 2, dell’ordinanza di
emergenza del governo n. 195/2002) e di dichiarazioni mendaci (art. 292
cod. pen. rumeno), la Corte d’appello ha disposto la consegna soltanto per il
primo dei reati indicati, omettendo ogni motivazione relativa agli altri due.
Tuttavia, ciò non determina l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
con cui si è censurata la sentenza per aver sostanzialmente “modificato” la
richiesta contenuta nel mandato d’arresto europeo, in quanto deve ritenersi
che la Corte d’appello abbia accolto solo in parte le richieste dell’autorità

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di dieci mesi, anziché a quella di un anno e dieci mesi di reclusione inflitta con

giudiziaria rumena, non potendo questa Corte, in mancanza dell’impugnazione
del pubblico ministero, censurare la scelta, seppure immotivata, della Corte
territoriale.
In questa situazione, l’autorità richiedente non potrà che procedere
all’esecuzione della sola condanna relativa al reato per cui è stata disposta la
consegna, sicché deve riconoscersi che il ricorrente non ha neppure interesse

4. Di conseguenza sono del tutto infondati anche gli altri due motivi, in
quanto diretti a censurare la sentenza con riferimento ai due reati (guida
senza patente e dichiarazioni mendaci) per i quali non è stata disposta la
consegna.
4.1. Del tutto infondata è anche la richiesta finale di espiare la pena in
Italia, non avendo il ricorrente offerto alcuna dimostrazione del suo
radicamento nel territorio italiano.

6. L’infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso; si ritiene di
non dover condannare il Catin al pagamento delle spese processuali,
considerando che il ricorso ha comunque censurato una effettiva omissione
della sentenza impugnata.
La Cancelleria provvederà ali adempimenti di cui all’art. 22, comma 5,
legge n. 69 del 2005.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso proposto da Catin Marcis Iulius nei confronti della
sentenza in data 8 aprile 2016 della Corte d’appello di Bologna che ha
disposto la consegna del medesimo all’autorità giudiziaria della Repubblica di
Romania in ordine al solo reatopli guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 87,
comma 1, dell’ordinanza di emergenza del governo n. 195/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5,
legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 13/05/2016

a contestare la mancata presa in considerazione degli altri due reati.

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