Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20688 del 13/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20688 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gawlik Andrzej Zenon, nato a Tomaszòv Mazowiecki(Polonia) il 0i/12/1957
avverso la sentenza del 08/04/2016emessa dalla Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udito la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Adriana Fiormonti, sostituto processuale dell’avvocato
Carmelo Mobilia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Messina ha
disposto la consegna di Gawlik Andrzej Zenon richiesto dall’autorità giudiziaria
polacca in forza di mandato d’arresto europeo per i reati di truffa e falso
commessi in Polonia tra il 2000 e il 2001, in ordine ai quali risulta emesso un
ordine di custodia cautelare dal Tribunale di Tomaszòv Mazowiecki.

99,

Data Udienza: 13/05/2016

2.

L’avvocato Carmelo Mobilia, nell’interesse del Gawlik, ha proposto

ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69 del 2005, per avere
la Corte d’appello ritenuto, erroneamente, che la causa ostativa alla
consegna, costituita dal radicamento nel territorio italiano, si riferisse al solo
caso di mandato d’arresto europeo richiesto ai fini dell’esecuzione della pena e

evidenzia che Gawlik vive in Italia da dodici anni, dove è regolarmente
domiciliato e dove svolge l’attività di artista di strada;
– violazione dell’art. 6, comma 4, legge n. 69 del 2005, in quanto non
risulta che al mandato d’arresto europeo sia stata allegata la relazione sui fatti
addebitati con l’indicazione delle fonti di prova, nonché il testo delle
disposizioni di legge applicabili e i dati segnaletici;
– violazione dell’art. 7 legge n. 69 del 2005, in quanto i reati di “truffa
intellettuale” e di “induzione alla truffa”, contestati all’imputato, non trovano
alcuna corrispondenza nell’ordinamento italiano, sicché non vi sarebbe la
doppia punibilità richiesta dalla legge per far luogo alla consegna.

3.

Preliminarmente si rileva che i reati contestati al Gawlik risultano

commessi tra il 2000 e il 2001, in periodo precedente al 7 agosto 2002, cioè
alla data cui si riferisce l’art. 40 legge n. 69 del 2005 nel fissare i limiti
temporali di applicazione del mandato d’arresto europeo. Infatti, secondo la
norma citata la disciplina del m.a.e. può essere applicata alle richieste di
esecuzione di un mandato che sia emesso e ricevuto dopo la data di entrata in
vigore della legge n. 69 del 2005 (14 maggio 2005), purché si tratti di reati
commessi successivamente al 7 agosto 2002, ferma restando, per i reati posti
in essere prima di tale data, l’applicabilità delle disposizioni anteriormente
vigenti in materia estradizionale.

4.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, con

conseguente dichiarazione di cessazione della misura cautelare dell’obbligo di
dimora disposta nei confronti del Gawlik.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni al Procuratore generale in
sede, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen., nonché al Ministro della giustizia, a
norma dell’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

(2,91
2

non anche ai casi di mandato d’arresto c.d. processuali: a questo proposito, si

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo, in relazione
ai fatti contestati, i presupposti temporali di cui all’art. 40, comma 2, legge n.
69 del 2005 e dichiara la cessazione della misura cautelare in atto, mandando

generale in sede ex art. 626 cod. proc. pen. nonché al Ministro della giustizia
ex art. 22, comma 5, legge citata.
Così deciso il 13/05/2016

alla Cancelleria per la comunicazione della presente decisione al Procuratore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA