Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20687 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20687 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GHINCEA Tudor Alin, nato a Melinesti (Romania) il 24/12/1989

avverso la sentenza del 29/03/2016 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
sentite le conclusioni dell’avvocato Claudio Fassari, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29 marzo 2016, la Corte di appello di Roma ha
disposto la consegna di Tudor Alin Ghincea alla Repubblica di Romania in stato di

Data Udienza: 13/05/2016

custodia cautelare in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal
Tribunale di Craiova, ai fini dell’esecuzione di pena detentiva per due reati di furto
ed un reato di guida in stato di ebbrezza, commessi rispettivamente, il 2 settembre
2012, il 17 ottobre 2012 e 1’11 luglio 2014.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza,
l’avvocato Claudio Fassari, quale difensore di fiducia del Ghincea, formulando un
unico motivo.

relativamente alla prova del suo radicamento nel territorio italiano, in riferimento
all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura deduce il difetto di motivazione della sentenza della Corte d’appello
in punto di prova del radicamento in Italia del consegnando, perché fondata sul
dato formale della residenza dello stesso nel suo paese d’origine, ma omettendo di
considerare gli elementi prodotti dalla Difesa, la quale aveva allegato che il Ghincea
era arrivato in Italia per ricongiungersi con la sua compagna ed il loro figlio di tre
anni, che il nucleo familiare era ospite presso l’abitazione di una persona amica, che
la compagna ed il figlio hanno ottenuto codice fiscale dalle Autorità italiane, e che la
compagna ha trovato un regolare lavoro retribuito ed è stata autorizzata ai colloqui
con lui proprio in considerazione dello status di convivente. Si aggiunge, ancora,
che il Ghincea ha dato prova utile ad una prognosi favorevole all’astensione da
futuri reati, avendo egli restituito il corpo del reato e risarcito i danni in relazione ai
delitti perseguiti dall’Autorità Giudiziaria romena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di residenza che preclude la
consegna presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello
straniero nello Stato; ciò alla luce delle indicazioni formulate dalla sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 luglio 2008, n. 66, e dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 227 del 2010.
Secondo alcune decisioni, tra gli indici necessari, ma non sufficienti,
dell’esistenza di un radicamento reale dello straniero nel territorio dello Stato si
pone in primo luogo quello della formale iscrizione o residenza anagrafica in Italia
(così, in particolare, Sez. 6, n. 20553 del 27/05/2010, Cocu, Rv. 247101). La
maggior parte delle sentenze, invece, sottolinea che, quando non vi sia prova di un
soggiorno ininterrotto in Italia per cinque anni, può anche prescindersi dal dato
2

In sintesi, l’impugnante lamenta la violazione della legge 22 aprile 2005, n. 69,

anagrafico, ma è comunque necessario dimostrare l’apprezzabile continuità
temporale e la stabilità della presenza in Italia, la distanza temporale tra
quest’ultima e la commissione del reato all’estero, ed eventualmente anche il
pagamento di oneri fiscali e contributivi (così: Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014,
Batanas, Rv. 261375; Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, Echim, Rv. 259118; Sez. 6,
n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, Rv. 258414; Sez. 6, n. 14710 del 09/04/2010,
S., Rv. 246747).

residente in Romania, è privo di carta d’identità italiana, di abitazione nella propria
disponibilità e di regolare attività lavorativa, che le sue affermazioni di stabile
convivenza non risultano dal certificato di stato di famiglia, e che la sua dimora in
Italia è stata assicurata dalla mera ospitalità offerta da una connazionale.
In allegato al ricorso, è stata prodotta documentazione attestante l’esistenza di
un regolare lavoro a tempo parziale della compagna, dichiarato formalmente a
partire dall’i febbraio 2016.

4. Gli elementi acquisiti inducono a ritenere certamente corretto e condivisibile
il ragionamento del giudice distrettuale.
Non solo non risulta il dato formale della iscrizione anagrafica in Italia, ma la
permanenza del Ghincea nel territorio dello Stato si è protratta per un periodo
temporale limitato, attesa la commissione di plurimi reati in Romania tra il 2012 ed
il 2014, e non può dirsi radicata, per l’assenza di stabile dimora e di regolare
attività lavorativa. L’unico elemento favorevole al consegnando è quello relativo alla
regolare assunzione della asserita convivente: è però necessario evidenziare che
tale assunzione, a tempo parziale, è avvenuta in tempi recentissimi, e precisamente
a far data dall’i febbraio 2026, ossia pressoché contestualmente all’arresto del
Ghincea, datato 6 febbraio 2016.

5. La manifesta infondatezza del motivo proposta determina l’inammissibilità
dell’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

3

3. La sentenza della Corte di appello ha accertato che il Ghincea è formalmente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69
del 2005.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 13 maggio 2016

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