Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20687 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20687 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAIANO ANDREA nato il 08/02/1964 a ANACAPRI

avverso la sentenza del 05/07/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 5.7.2017, il Tribunale di Napoli
dichiarava Staiano Andrea responsabile del reato di cui all’art. 674 cod.pen. e lo
condannava alla pena di euro 206 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando
violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità, vizio di
motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche,

della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1.1. Nel primo motivo, in sostanza, si espongono censure le quali si
risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e
valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1,
16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546,
Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508)
1.2 Quanto alla doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche può essere legittimamente giustificato- come avvenuto nella speciecon l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo
la modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale,
ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di
incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
1.3. Con riferimento alla terza censura, va osservato che questa Corte ha
affermato che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non
punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con
motivazione implicita (Sez.3, n.48317 del 11/10/2016, Rv.268499); nella specie,
emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il
Giudice di merito, nel valutare la condotta contestata all’imputato, ha
implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’invocata causa di non punibilità, dando espressamente conto della
sussistenza di elementi implicitamente ostativi del necessario requisito della
tenuità del fatto: non ha concesso le circostanze attenuanti generiche ed ha
considerato la gravità del reato richiamando espressamente gli indici di cui
2

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento

all’art. 133 cod.pen. e determinando una pena in misura pari al massimo edittale
indicato dall’art. 674 cod.pen. per la pena pecuniaria; deve, dunque, escludersi
la dedotta mancanza assoluta di motivazione, emergendo una valutazione
complessiva del fatto che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini
di particolare tenuità.
2. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

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