Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20686 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20686 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPERA MASSIMILIANO nato il 10/09/1969 a PRATO

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 16.3.2017, la Corte di appello di
Firenze, in parziale riforma della sentenza del GIP Tribunale di Prato del
26.3.2016 con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, l’attuale ricorrente era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 dpr n. 309/1990 (capo a )
e 73 comma 5 dpr n. 309/1990 (capo b) e condannato alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione ed euro 7.200 di multa, rideterminava la pena accessoria
della sospensione della patente per un mese e confermava nel resto.

il tramite del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione
all’art. 73 comma 5 dpr n. 309/1990 con riferimento al capo a) dell’imputazione
e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo- che riproduce censura già
adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di
merito-, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R.
n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art.
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e dal D.L. 20 marzo
2014 n. 36 (conv, in legge 16 maggio 2014 n. 79), può essere riconosciuta solo
nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla
disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. un., 24
giugno 2010, n 35737; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012,
Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del
27/03/2015, Rv.264490).
Facendo buon governo di tali principi, pertanto, la Corte territoriale ha
ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, con riguardo
al fatto contestato al capo a) dell’imputazione, l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art.
73 DPR n. 309/1990, rimarcando, ai fini della valutazione di gravità del fatto, la
diversa tipologia ed il rilevante quantitativo d sostanza stupefacente detenuta
nonché le modalità di occultamento e custodia della stessa.
La motivazione è congrua, priva di privi logici e corretta giuridicamente ed è,
pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
3. Con riferimento al secondo motivo, deve ricordarsi che la graduazione del
trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il

2

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per

quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che
nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5,
n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).
Inoltre, costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla
determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per
le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la

non ricorre nella specie.
Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena
equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che
il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art.
133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla
norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv.
245596; Sez.4, n.21294 deI20/03/2013, Rv.256197).
Inoltre, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati
satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della
pena-base (Sez 5, n.25751 del 05/02/2015,Rv.264993).
In ogni caso, nella specie, l’entità del trattamento sanzionatorio è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che

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