Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20685 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20685 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALVO CORRADO N. IL 04/08/1958
GUARASCIO ALESSANDRO N. IL 06/10/1969
avverso la sentenza n. 6292/2013 CORTE APPELLO di TORNO, del
09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATI-0

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Calvo Corrado e
Guarascio Alessandro per il reato di tentato furto aggravato;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla ulteriore
riduzione della pena nonché alla sostituzione della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, siccome costituiti da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo al diniego
della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa le
specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità; analogamente la
Corte territoriale si è comportata, aderendo ai principi di diritto e alla lettera
della legge, nel negare la chiesta sostituzione della pena detentiva ai sensi della
legge 689/81;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 aprile 2015.

entrambi gli imputati, personalmente, denunciando un vizio di motivazione in

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