Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20684 del 21/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20684 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DULOVET ANDREI STEFAN N. IL 23/06/1984
avverso la sentenza n. 5828/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Dulovet Andrei
Stefan per i reati di falso in patente di guida e guida senza patente;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione e una violazione di legge riguardo alla mancata affermazione della
non punibilità a cagione della grossolanità del falso e alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi si
sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
grossolanità del falso, perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti
questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa
del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema di c.d. grossolanità del falso;
– che il falso c.d. grossolano non punibile è soltanto quello facilmente
riconoscibile ictu oculi, anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è
tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della
falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo
la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto non fosse rilevabile prima
facie ne deriva che l’impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale
aspetto;
– che, con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti
generiche, trattasi di doglianza che non tiene conto della esistente motivazione
posta in essere dalla Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA