Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20684 del 09/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 20684 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 09/05/2016

ORDINANZA
sui ricorsi presentati ex art 625 bis c.p.p. nell’interesse di Mastropietro Licia e
Fabiano Vincenza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di
Servizimpresa — Servizi Integrati per l’Impresa s.r.1., avverso la sentenza in data 912-15 della Sezione 2° penale della Corte di Cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 .-. Con i ricorsi straordinari indicati in epigrafe la difesa di Mastropietro Licia e
Fabiano Vincenza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Servizimpresa —
Servizi Integrati per l’Impresa s.r.1., ha impugnato la sentenza, con la quale, in data 912-15, la 2° Sezione penale di questa Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso
proposto nell’interesse del Comune di Golfo degli Aranci, ha annullato senza rinvio
l’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania n. 93/2014 in data 4-6-14, disponendo la
restituzione dei beni in sequestro e confiscati all’avente diritto Comune di Golfo degli
Aranci.
Le ricorrenti sostengono che la Sezione 2° penale di questa Corte, nella suindicata
sentenza del 9-12-15, sarebbe incorsa in una serie di rilevanti e gravi errori di fatto,
meritevoli di correzione a seguito della presente impugnazione proposta ai sensi
dell’art. 625 bis c.p.p.
Un primo errore di fatto riguarderebbe l’esatta individuazione del sequestro
oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania del 4-6-14, depositata il 13-614, poi annullata con la sentenza impugnata. Segnatamente la Sezione 2° penale di
questa Corte sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto, in quanto avrebbe confuso i
provvedimenti di sequestro in questione (uno eseguito nel 1997 e cessato nel 2003 con
la sentenza n. 210; l’altro eseguito nel 2014 ed annullato dal Tribunale di Tempio
Pausania con provvedimento del 17-4-14 nel corso del procedimento penale relativo al
delitto di cui all’art. 633 c.p. e, quindi, non strumentale alla esecuzione della confisca).
Un secondo errore di fatto riguarderebbe il contrasto di giudicati cautelari in
punto di restituzione del beni sequestrati nel 2014.
Un terzo errore di fatto concernerebbe la prova documentale della tardività del
ricorso del Comune di Golfo degli Aranci, poi accolto con la sentenza oggetto
dell’attuale ricorso straordinario.
Ad avviso delle ricorrenti, tutti e tre gli errores sopra dedotti rientrerebbero nel
tipo di censure deducibili ex art. 625 bis c.p.p., anche perché il rimedio straordinario
azionato avrebbe un campo di azione maggiore rispetto a quello che potrebbe arguirsi
dal dato letterale, riferito al promotore quale “condannato”, e la legittimazione attiva a
1

esperire tale rimedio dovrebbe estendersi in capo a ogni soggetto che abbia subito una
decisione processualmente irreparabile.

2 .-. I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che l’istituto del ricorso straordinario per cassazione di cui all’art.
625-bis cod. proc. pen., nonostante la sua recente introduzione, è stato oggetto di
reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di Cassazione a partire dalla
pronuncia S.U. nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221280, la quale, affermato che
l’incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più
inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il
fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di
formazione del giudicato (C. Cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21
del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1/6/1999, C126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya
e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e n. 68698/01), ha rilevato la necessità di una
puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento
avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, quindi non estensibile oltre i casi
in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall’art. 14 disp. gen.
In particolare, alla luce di tale natura del rimedio e della formulazione testuale
della disposizione che lo regola si è proceduto ad individuare la nozione di errore di
fatto, legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso
straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi
del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti
un capo o punto della decisione, ovvero all’errore di percezione in cui sia incorsa la
Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, tutti vizi che
devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o
equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle
risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che,
in assenza dell’omissione o dell’errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza
si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di “errore di
fatto”, ossia: gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e
di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo
formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento
del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede
di revisione (Cass. sez. 1, nr. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, rv. 244067; S.U., nr.
37505 del 14/07/2011, Corsini, rv. 250527).
Ribadita in questa sede la piena condivisione dei superiori principi, va rilevato
che i ricorsi in esame non sono ammissibili, dal momento che investono una pronuncia
di legittimità, che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma si é limitata a
pronunciarsi su un’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania, annullandola senza
rinvio e disponendo la restituzione dei beni in sequestro e confiscati all’avente diritto
Comune di Golfo degli Aranci.
È stato già acclarato in sede interpretativa (Cass. S.U., n. 16103 del 27/3/2002,
Basile, rv. 221283; Cass. sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, Nappi, rv. 235323; sez. 3, nr.
43697 del 10/11/2011, V.A., rv. 251411) che soltanto la sentenza della Corte di
Cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito,
consente concreta applicazione della norma di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., che
appunto appresta un rimedio in via esclusiva “a favore del condannato”, oltre che del
Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione
estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su
questioni incidentali.
2

Per questi motivi
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e ciascuna al versamento della somma di euro millecinquecento in favore
della cassa delle ammende.
Roma, 9-5-2016.

A tal fine si è esclusa la possibilità di proposizione di ricorso straordinario
avverso i provvedimenti: in materia di misure cautelari (v. da ultimo: sez. 1, sentenza n.
47932 del 9/11/2012, Rv. 253858, Maddalena); in materia di misure di prevenzione
(Cass. sez. 6, n. 18982 del 28/3/2006, Romeo, rv. 234624; sez. 6, n. 2430
dell’8/10/2009, Cacucci, rv. 245772); di revisione di sentenza di condanna (Cass. sez, 6,
n. 4124 del 17/1/2007, Rossi, rv. 235612); di estradizione (Cass. sez. 2, n. 7946 del
9/2/2007, Tolocka, rv. 235633); costituiti da sentenze che abbiano dichiarato
inammissibile il ricorso avverso sentenze di proscioglimento per estinzione del reato
per prescrizione (Cass. sez. 1, n. 23150 del 20/5/2008, Vitolo, rv. 240202); risolutori di
incidente di esecuzione (Cass. sez. 1, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, rv. 245923); di
confisca di beni (Cass. sez. 5, n. 43416 del 17/7/2009, Seidita, rv. 245090).
Questa Corte ritiene di dover ribadire la fondatezza di tale orientamento,
avvalorato dalle espressioni testuali della norma e dalla sua interpretazione sistematica
in relazione all’intero apparato delle impugnazioni, per cui il ricorso va dichiarato
inammissibile e le proponenti vanno condannate al pagamento delle spese processuali,
nonché, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale
natura, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo
determinare in euro millecinquecento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA