Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20683 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20683 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVI PIETRO ALIGI N. IL 23/12/1948
avverso la sentenza n. 5832/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Schiavi Pietro Aligi
per i reati di ingiurie e minacce aggravate dall’odio razziale in danno di Jarach

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica
e una violazione di legge in merito alla affermazione della penale responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi si
sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie e perchè non
è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi
inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dal Tribunale e, per altro verso, non vale
a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. doppia
conforme;
– giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395); nella specie
entrambi i Giudici del merito hanno valutato e logicamente motivato le
emergenze processuali ritenendole idonee ad affermare la penale responsabilità
dell’imputato; d’altro canto, la mera lettura del capo d’imputazione rende
lampante la sussistenza non solo degli ascritti reati ma del pari dell’aggravante
dell’odio razziale non potendo i termini adoperati (bastardo ebreo, figlio di troia,
figlio di puttana, pezzo di merda, ricco ebreo nullafacente ed avvoltoio etc.)

1

Andrea;

neppure rientrare in un diritto di critica politica relativo alla attuale situazione
mediorientale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 Orde 2015.

P. T. M.

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