Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20683 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20683 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOUNSI SAUBER nato il 22/09/1976 a TUNISI( TUNISIA)

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 43286/20 I 7

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Tounsi Sauber ricorre per l’annullamento della sentenza del
19/12/2016 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del
21/07/2013 del Tribunale di Livorno da lui impugnata, ha escluso la applicazione
della contestata recidiva ed ha rideterminato la pena nella minor misura di otto
mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, confermando nel resto l’affermazio-

n. 309 del 1990 (illecita detenzione di gr. 2,34 di sostanza stupefacente del tipo
eroina), commesso in Livorno il 10/04/2015.
1.1.Con il primo motivo, deducendo l’uso personale dello stupefacente detenuto, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea
applicazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione illogica sul
punto.
1.2.Con il secondo motivo, lamentando l’eccessiva severità della condanna e
la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, eccepisce, ai
sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli
artt. 133 e 62-bis cod. pen..

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in
sede di legittimità.

3.Quanto al primo motivo è necessario ricordare che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo
del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b)
l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il
travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o
ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del
provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte
di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di
avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.manifestamente infondato ed intrinsecamente contraddetto
dalla personale proposizione dell’odierno ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente si limita ad eccepire la illogicità della motivazione, non la sua matura manifesta, e senza eccepire il travisamento della prova

ne della sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.

sostiene la sua prima eccezione illustrando il contenuto delle prove (la perizia
tossicologica) senza tuttavia confrontarsi con il testo del provvedimento impugnato (dal quale risulta che fu controllato dalla PG nella pubblica via, che deteneva 4 involucri di cellophane ternnosaldati contenenti eroina, che aveva la disponibilità di 195 euro in contanti divisi in banconote di taglio da 5, 10 e 20
euro, che non aveva un lavoro che giustificasse tale disponibilità, che nella sua
abitazione fu rinvenuto un altro involucro identico a quelli detenuti per strada ed
un bilancino di precisione) né con le ragioni per le quali la Corte di appello, cor-

so che lo stato di tossicodipendenza e la scarsa qualità dello stupefacente deponessero per l’uso esclusivamente personale dello stesso.

4.11 secondo motivo è anche esso proposto per motivi non consentiti in questa sede.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23
maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125,
per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,
Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, inoltre, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli
altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,
Lule, Rv. 259899).
Ne consegue che la decisione assunta nel caso di specie di non applicare le
circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti dell’imputato non è sindacabile in questa sede.
Quanto alla determinazione della pena-base detentiva nella misura di un
anno di reclusione, il Collegio osserva che il ricorrente non allega gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della condanna eventualmente devoluti in
appello e dei quali la Corte territoriale non ha tenuto conto. Quel che risulta dalla
sentenza impugnata è che l’imputato aveva eccepito la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della recidiva. La Corte di
appello ha disatteso la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha escluso la recidiva ed ha conseguentemente eliminato l’aumento applicato a tale titolo. Ne consegue che anche la determinazione della pena non è

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rettamente e coerentemente con il quadro probatorio appena illustrato, ha esclu-

sindacabile in questa sede, non di certo mediante le inammissibili deduzioni fattuali a sostegno del secondo motivo.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

3.000,00.

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