Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20682 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20682 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEZZANO MARIA nato il 04/02/1930 a CARIFE parte offesa nel procedimento
c/
VIRTU’ SERGIO nato il 14/04/1961 a ROMA
CASSANI ANGELO nato il 07/07/1971 a GRECCIO
CERBONI GIANFRANCO nato il 10/03/1963 a ROMA
MINARDI SABRINA nato il 15/06/1960 a ROMA
VERGARI PIERO nato il 27/09/1936 a SIGILLO
ACCETTI MARCO nato il 07/11/1955 a TRIPOLI

avverso l’ordinanza del 19/10/2015 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lettekene le conclusioni del PG fa,AtiCeSC-0

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Data Udienza: 05/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, all’esito di udienza camerale, il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto
l’archiviazione degli atti nei confronti di Sergio VIRTU’ ed altri, indagati
per concorso in sequestro di persona, omicidio ed altro in relazione alle
vicende relative alle scomparse di Emanuela ORLANDI e Mirella

2. Le indagini – come si apprende dal provvedimento impugnato riguardano due filoni investigativi intrapresi dal 2008 in avanti: uno
riguardante il coinvolgimento della banda della Magliana nel sequestro di
Emanuela ORLANDI; l’altro, relativo alle dichiarazioni di Marco ACCETTI

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edlia pertinente attività investigativa volta ad acquisirne i riscontri.
3. Il giudice – dopo aver richiamato i tre procedimenti già conclusi,
rispettivamente, uno con sentenza di proscioglimento e due con decreti
di archiviazione ed aver esposto l’articolato compendio analiticamente
valutato-, quanto al primo filone investigativo ha ritenuto che,
nonostante gli imponenti accertamenti investigativi attuati con
straordinaria capillarità, gli elementi emersi non possedevano senz’altro,
per nessuno degli indagati iscritti quella consistenza tale da imporre
l’esercizio dell’azione penale e la verifica dibattimentale; quanto al
secondo filone, che esso si fonda sul “frutto di un lavoro di
sceneggiatura scaturito dallo studio attento di atti e informazioni
acquisite negli anni” da parte di un soggetto con spiccate smanie di
protagonismo. Le conclusioni del Giudice sono, quindi, quelle secondo le
quali l’enorme sforzo investigativo degli organi inquirenti non ha mai
acquistato un sufficiente grado di coerenza, di precisione e di
concordanza, palesandosi lacune che non parevano utilmente colmabili
con ulteriori approfondimenti, poiché la nuova escussione delle stesse
fonti non potrebbe eliminare le plurime incongruenze e i vari profili di
inattendibilità evidenziati nel provvedimento. Inoltre – secondo il
Giudicante – non è dato apprezzare altro fronte investigativo, sinora
inesplorato, dal cui potrebbero provenire elementi idonei a supportare
l’ipotesi accusatoria.
4. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
della parte offesa Maria PEZZANO che deduce:
4.1. Violazione di legge – segnatamente degli artt. 415 e 434 cod.
proc. pen. – in relazione alla omessa valutazione dei supplementi di
1

GREGORI.

indagine proposti nell’atto di opposizione e già in precedenza indicati relativi alla pista del c.d. terrorismo internazionale e del collegamento
con l’attentato a papa Giovanni Paolo II – nonché abnormità del
provvedimento. Il Giudice avrebbe omesso di effettuare il controllo circa
la completezza delle indagini preliminari ed omesso di valutare la
rilevanza e la pertinenza delle investigazioni sollecitate dalla difesa della
parte offesa sull’errato presupposto che l’analisi dei supplementi di
indagine – oggetto di istanze difensive avanzate al P.M. negli anni

n. 25/1985 – fosse preclusa dalla mancanza del provvedimento di
revoca della sentenza di proscioglimento emessa il 19.12.1997
nell’ambito di detto procedimento nei confronti di SPRINGORUM Kay ed
altri e di richiesta della riapertura delle indagini. La diversità di soggetti
coinvolti nella vicenda rispetto a quelli prosciolti dalla indicata sentenza
è sufficiente per escludere qualunque applicazione della procedura di
revoca della sentenza. Cosicché abnorme sarebbe la decisione del
Giudice di dichiarare la inutilizzabilità degli atti compiuti dalla difesa e
posti alla base delle istanze di riapertura delle indagini.
5. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento non
impugnabile per vizio di motivazione – in tale vizio ricompresa anche la
omessa valutazione di prove rilevanti e pertinenti – né, in ogni caso, di
provvedimento abnorme in quanto non tutte le violazioni processuali
determinano tale sostanza, ma solo quelle che rendono il provvedimento
tipologicamente estraneo ai tipi di atti processuali, generando
conseguentemente una stasi del procedimento e non ravvisandosi nella
specie né una abnormità genetica – trattandosi di provvedimento tipico
– né funzionale – costituendo l’atto terminale del subprocedimento di
archiviazione.
6. Con memoria difensiva nell’interesse dell’indagato Sergio VIRTU’,
si avanza la inammissibilità del ricorso, proposto per ragioni che
esulerebbero da quelle previste dall’ordinamento, evidenziando – in ogni
caso – l’infondatezza dell’assunto della ricorrente rispetto alla
motivazione fornita dal provvedimento impugnato in ordine al vaglio dei
supplementi di indagine proposti dalla predetta parte, ritenuti già
ampiamente esplorati nel precedente provvedimento di archiviazione.

2

2004,2005 e 2006 volte alla riapertura delle indagini del procedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ costante orientamento di questa Corte quello secondo il quale
l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti
dall’art.409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all’art.127, comma

delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera
di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per
cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della

notitia

criminis, e che, quindi, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona
offesa nel quale si censuri la violazione dell’art.606 lett. d) cod. proc.
pen. (mancata assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi
non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio (Sez. 6,n.
436 del 05/12/2002, Mione,Rv. 223329); ancora, è stato più
recentemente ribadito che il provvedimento di archiviazione può essere
impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole
poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione o per
travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di
fatto già acquisite (Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv.
261681).
3. E’ stata, inoltre, affermata la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma sesto, cod.
proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui
limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del
contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di
difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né
dei principi del giusto processo (stante l’intrinseca differenza tra le
sentenze e gli altri provvedimenti – tra cui quelli che dispongono l’
archiviazione – sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello
“rebus sic stantibus”), né del principio di uguaglianza (in quanto il
predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte
le parti processuali) (Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M. ed altro, Rv.
262954).

5, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità la mancata osservanza

4. Nella specie la ricorrente – che, a quanto risulta dal
provvedimento, ha condiviso le conclusioni dell’Accusa in ordine alla
esclusione della banda della Magliana – si duole dell’omessa
considerazione delle acquisizioni prodotte dalla difesa in sede di
opposizione, già a corredo di istanze che – rivolte al P.M. – non
trovarono sfogo in iniziative di quest’ultimo perché fossero riaperte le
indagini del procedimento n. 25/85 oggetto di sentenza istruttoria di
proscioglimento del 19.12.1997. E censura quella che – a suo dire – è

allegate.
5. Ha osservato il Giudice a riguardo (v. pg. 59 e ss. del
provvedimento impugnato) che le istanze in questione – volte a
valorizzare la pista del c.d. terrorismo internazionale e del collegamento
con l’attentato a Papa Giovanni Paolo II – trovano un limite nella
esclusione – sulla base delle emergenze dell’epoca – del fine terroristico
da parte della sentenza di proscioglimento emessa il 19.12.1997 e che,
quindi, risultava necessario – ai fini di un nuovo approfondimento
investigativo dei fatti esaminati da detta sentenza – l’attivazione della
procedura ex artt. 434 e ss. c.p.p., che l’organo titolato – ovvero il
Pubblico Ministero – aveva ritenuto di non poter esercitare, esprimendo
una potestà che il Giudice non può invadere.
6. Ritiene la Corte, che – innanzitutto – sia manifestamente non
pertinente al provvedimento oggetto di ricorso l’evocata violazione
dell’art. 434 cod. proc. pen., non trattandosi della sentenza di
proscioglimento istruttorio; del tutto generico è, poi, il richiamo all’art.
415 cod. proc. pen. non versandosi neanche in procedimento contro
ignoti.
7. Né, ancora, il ricorso individua alcun profilo di abnormità genetica o funzionale – del provvedimento impugnato.
7.1. Invero, è costante orientamento quello secondo il quale è
affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi
consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo
strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale,
4

una abnorme declaratoria di inutilizzabilità delle dette investigazioni

quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del
10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603).
7.2. Nell’ambito più specifico del subprocedimento di archiviazione
– al fine di evidenziare la necessità della corrispondenza tra l’ambito
della richiesta di archiviazione e quello della verifica demandata al
Giudice – è stato affermato che è abnorme l’ordinanza con cui il G.i.p.,

dell’udienza camerale, di svolgere indagini per reati non iscritti nel
registro di notizie di reato nei confronti di soggetti diversi da quelli già
indagati (Sez. 3, n. 15732 del 12/02/2009, Loschiavo e altri, Rv.
243253); come pure è abnorme, in quanto completamente estraneo al
sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari, nel respingere una richiesta di archiviazione in
procedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell’imputazione a
carico di soggetti nei confronti dei quali il pubblico ministero non abbia
proposto alcuna richiesta (Sez. 1, n. 39283 del 13/10/2010, Ciarmiello,
Rv. 248839); ancora, è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle
indagini preliminari, richiesto dell’archiviazione del procedimento,
all’esito dell’udienza camerale dispone l’imputazione coattiva nei
confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli
indagati (Sez. 4, n. 23100 del 18/04/2008, Villa,Rv. 240504); è
abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. contestualmente deliberi
l’archiviazione del procedimento e disponga la trasmissione degli atti al
P.M. ordinandogli di formulare l’imputazione in relazione ad una persona
non indagata (nella specie, il denunciante) e per un fatto non oggetto
della “notitia crinninis” (Sez. 6, n. 3891 del 12/01/2012, Milana e altro,
Rv. 251578).
7.3. Cosicché manifestamente infondata è la dedotta abnormità, la
quale non può essere rinvenuta nelle ragioni per le quali il Giudice lungi da pronunziare declaratorie di inutilizzabilità – ha ritenuto di non
poter valutare il contenuto delle istanze – riversate nell’atto di
opposizione – che, in precedenza, avevano sollecitato il P.M. a riaprire la
pista del c.d. terrorismo internazionale e del collegamento delle
sparizioni all’attentato a Giovanni Paolo II. Laddove, lo stesso Giudice
del tutto correttamente, definisce ed individua – ab initio – l’oggetto
della decisione in relazione alla verifica delle legittimità della “inazione”
del P.M. avuto particolare riguardo ai soggetti iscritti ed alle piste
5

richiesto dell’archiviazione del procedimento, ordini al P.M., all’esito

investigative esplorate dall’organo inquirente (v. pg. 2 della ordinanza
impugnata), ostando alla considerazione del tema di indagine proposto
dalla difesa, la pertinente sentenza istruttoria emessa nel procedimento
n. 25/85, la cui rimozione non era stata attivata dall’organo dell’Accusa
ed a seguito di valutazioni proprie di tale organo.
8. Si versa, pertanto, in ricorso proposto – quando non per motivi
manifestamente infondati – per motivi non consentiti, rilievo che impone
la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,5.5.2016.

9. Consegue alla declaratoria la condanna della ricorrente al

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