Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20681 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20681 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLPICELLI ANTONINO nato il 15/07/1960 a PALERMO

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
48 ,
1. Con sentenza pronunciata in data{28.11.2-010, la Corte di appello di
Palermo confermava la sentenza del 17.3.2015 del Tribunale di Palermo che
aveva dichiarato Volpicelli Antonino responsabile del reato di cui all’art. 73
comma 5 del dpr n. 309/1990 per cessione di sostanza stupefacente del tipo
eroina e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200
di multa.
2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a

violazione di legge vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2. La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità del
Volpicelli, con motivazione congrua, immune da vizi logici nonché aderente alle
emergenze istruttorie, fondando tale valutazione sulle dichiarazioni rese dal
teste, ufficiale di PG, Sala Michele e sulla sostanza stupefacente in sequestro; il
vizio motivazionale dedotto, peraltro formulato genericamente e senza il
doveroso confronto critico con le argomentazioni esposte nella sentenza
impugnata, risulta, pertanto, insussistente.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando

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