Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20680 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20680 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZARHARI MOUAD nato il 09/04/1986

avverso la sentenza del 12/12/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 12.12.2014, la Corte di appello di
Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 30.10.2009 che
aveva dichiarato l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 6 I
401/1989 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro
15.000 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per
il tramite del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in relazione al

l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta
con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente
non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071
del 25/09/2014, Rv. 260610).
In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
nella specie, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244).
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio motivazionale.
La deduzione difensiva avente ad oggetto l’intervenuta prescrizione del
reato, maturata successivamente alla decisione impugnata, è inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.U. n. 12602 del 25.3.2016,

2

mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eccependo

Ricci; Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U, n, 23428 del
22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

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