Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2068 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2068 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SABBATINI LUCA N. IL 24/05/1985
avverso il provvedimento n. 3135/2011 CORTE APPELLO di
ANCONA, del 29/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Sabbatini Luca propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi
confronti in grado di appello, in ordine al reato di cui all’art 385 cp, affermando che
tutti i processi svoltisi non sono stati giudicati serenamente, anche quando vi erano
motivazioni che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione. Ciò
induce a presagire un clima giudiziario negativo che possa portare ad un esito non

L’istanza va dichiarata inammissibile, in quanto basata su motivi del tutto generici. Il
ricorrente non specifica infatti in alcun modo quali siano i processi che non sono
stati “giudicati serenamente” né quali fossero le motivazioni che avrebbero dovuto
portare ad una sentenza di assoluzione né sotto quale profilo questi trascorsi
giudiziari dovrebbero esplicare influenza sul processo in corso ; né su cosa si fondi
asserto relativo all’esistenza di un “clima giudiziario negativo” nei suoi confronti.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il richiedente

al pagamento delle

spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di
euro duemila
Così deciso in Roma il 29-11-12.

imparziale del processo in corso.

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