Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2068 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2068 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROBERNARDINO VINCENZO N. IL 24/04/1984
avverso la sentenza n. 4076/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

Fatto e Diritto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, che la confermato la condanna
pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 368 c.p., commesso in data
2-10-07.
Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del
beneficio di cui all’art. 163 c.p. e in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art.
367 c.p.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si denunciano violazioni di legge
non dedotte nei motivi di appello.
Anche il secondo ordine di censure è inammissibile per genericità, atteso che le doglianze sono
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle ragioni di diritto
e di fatto per le quali si sarebbe dovuto dar luogo alla richiesta riqualificazione del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ eciso il 21-11-13.
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