Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20679 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20679 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLINI DAVIDE N. IL 30/10/1965
avverso la sentenza n. 1975/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

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RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Bertolini Davide per il reato di lesioni personali gravi in danno

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione
della penale responsabilità e alla quantificazione del danno;
– che risulta, altresì, pervenuta memoria redatta nell’interesse della
persona offesa costituita parte civile Moncalvo con la quale si chiede che il
ricorso venga dichiarato inammissibile;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle stesse, perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti
questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa
del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dal Giudice
del merito che ha, vieppiù, logicamente motivato l’affermazione della penale
responsabilità e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema di c.d. doppia conforme;
– giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395); nella specie
entrambi i Giudici del merito hanno valutato e logicamente motivato le
emergenze processuali ritenendole idonee ad affermare l’esistenza della penale

di Moncalvo Stefano;

responsabilità per cui non v’è alcun vizio deducibile avanti questa Corte di
legittimità;
– che, con riferimento ai motivi in tema di risarcimento del danno, è
addirittura legittimo il ricorso del Giudice a criteri equitativi nella sua
quantificazione ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali
suscettibili di precisa determinazione (v. Cass. Sez. V 30 settembre 2010 n.

somma liquidata in primo grado sulla base di una consulenza tecnica, con
indicazione dei periodi d’inabilità parziale temporanea e permanente,
escludendone l’esorbitanza come sostenuto dal ricorrente ;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille nonché la
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 21 aprile 2015.

43053) mentre, nella specie, la Corte ha confermato il giudizio di congruità della

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