Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20679 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20679 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL QESYRY AZIZA nata il 01/01/1974 a 3BIEL( MAROCCO)
avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 432(22017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra El Qesyry Aziza ricorre personalmente per l’annullamento della
sentenza del 06/02/2017 della Corte di appello di Firenze che, rigettando la sua
impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di tre anni, sei mesi e venti
giorni di reclusione e 20.000,00 euro di multa inflitta, con sentenza
dell’11/07/2016 del G.i.p. del Tribunale di Pistoia, per il reato di cui all’art. 73,

pefacente del tipo cocaina), commesso in Montecatini Terme il 17/12/2015.
1.1.Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza in conseguenza
della mancata traduzione, in lingua araba, della sentenza e di tutti gli atti processuali.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce l’inosservanza e l’erronea applicazione
della legge penale e la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.11 primo motivo è manifestamente infondato ed intrinsecamente contraddetto dalla personale proposizione dell’odierno ricorso.
In ogni caso costituisce principio applicabile al caso di specie quello secondo
il quale in tema di traduzione degli atti, anche dopo l’attuazione della direttiva
2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un
interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità
a regime intermedio, la quale deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque,
non può più essere rilevata, né dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle forme dell’abbreviato (Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Aissat, Rv.
269382. In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta del rito alternativo
compiuta dall’imputato dimostra la carenza di interesse a far valere la nullità verificatasi nella precedente fase del procedimento. In senso analogo, cfr. Sez. U,
n. 39298 del 26/06/2006, Cieslinsky, Rv. 234835).

4.11 secondo motivo è anche esso palesemente infondato (oltre che generico).
Con motivazione ampia ed articolata e non manifestamente illogica, la sentenza impugnata disattende le censure difensive in ordine alla responsabilità dell’imputata e alla natura non lieve del fatto, desumendo la consapevole detenzione della sostanza dal possesso delle chiavi della valigia in cui era occultata (insieme con il bilancino e il denaro provento della vendita) e dal comportamento

comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (illecita detenzione di gr. 78,4 di sostanza stu-

oppositivo della donna che aveva tentato di occultarle, nonché dal non modesto
dato ponderale e dalla buona qualità della sostanza dal cui principio attivo erano
ricavabili 249 dosi.
Le odierne eccezioni sono anche generiche perché non si confrontano con le
ragioni della decisione impugnata.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricor-

mento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

rente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedi-

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