Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20678 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20678 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ACCARDIO EZIO nato il 04/05/1973 a PALERMO

avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 43259/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Ezio D’Accardio ricorre per l’annullamento della sentenza
dell’11/05/2017 della Corte di appello di Palermo che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e
200,00 euro di multa inflitta, con sentenza del 12/01/2016 del Tribunale di quel
medesimo capoluogo, per il reato di cui all’art. 349 cod. pen., accertato in Pa-

1.1.Con unico motivo eccepisce la mancanza di motivazione e la sua contraddittorietà con io contenuto della comunicazione della notizia di reato
dell’11/01/2013.
2.11 ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.L’imputato eccepisce il travisamento della comunicazione della notizia di
reato (allegata al ricorso) dell’11/01/2013 dalla quale, però, risulta chiaramente
che la condotta a lui ascritta fu accertata effettivamente il 20/12/2012, quando
egli non si era ancora allontanato da Palermo per problemi di salute, allontanamento che, secondo la tesi difensiva, escludeva la disponibilità dell’immobile e la
sua responsabilità per il reato ascritto in concorso con la moglie. La Corte d’appello, anzi, spiega in modo del tutto logico e coerente con la natura della condotta accertata (la prosecuzione dei lavori edili abusivi) che il reato era iniziato ben
prima della data di accertamento.
L’insussistenza dell’eccezione di travisamento della prova rende le deduzioni
difensive inammissibilmente fattuali.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

lermo il 20/12/2012.

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