Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20676 del 13/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20676 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A/00 ,19%

Murgia Antonangelo, nato a Cagliari il 1257.1XCI3WO
avverso la sentenza del 25/06/2014 emessa dalla Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Cagliari ha
confermato la sentenza emessa il 29 novembre 2011 dalla Sezione distaccata
di Sanluri del Tribunale di Cagliari, che aveva ritenuto Antonangelo Murgia
responsabile del reato di evasione per essere fuggito dalla caserma dei
Carabinieri di Monastir, dove si trovava in stato di arresto per il reato di
lesioni aggravate ai danni di Mario Ugas, reato dal quale è stato
successivamente assolto.

Data Udienza: 13/05/2016

2. L’avvocato Bastiano Poddesu, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo ripropone la violazione dell’art. 438 cod. proc.
pen. sulla quale la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi: il giudice di
primo grado in presenza di una richiesta di giudizio abbreviato “condizionato”

di fatto operato una modifica sulla richiesta dell’imputato, ammettendo solo
un testimone. In questo modo, il Tribunale avrebbe fatto uso di un potere che
non gli è riconosciuto, dal momento che, secondo le norme processuali,
dinanzi ad una richiesta di giudizio abbreviato con integrazione probatoria il
giudice può solo respingere o accogliere integralmente l’istanza.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancata assunzione di una prova
decisiva, richiesta sia in primo che in secondo grado e sempre negata perché
ritenuta non rilevante. Si tratta della richiesta di sentire il teste Furio
Tripicchio, maresciallo dei carabinieri in servizio presso la caserma di
Monastir, che secondo la difesa avrebbe potuto chiarire se al momento in cui
l’imputato è fuggito fosse stato edotto dì trovarsi in stato di arresto.
2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione,
rilevando una serie di contraddizioni in cui è incorsa la Corte territoriale che
ha affermato che l’imputato si trovava in stato di arresto già alle ore 18.30,
mentre dallo stesso verbale di arresto risulta che l’arresto è stato eseguito alle
ore 21.00 e che alle ore 22.00 sono stati fatti gli adempimenti di cui all’art.
386 cod. proc. pen. nei confronti del coimputato Stefano De Angelis, mentre
non risulta sia stato mai edotto dell’arresto il Murgia, il quale quando ha
lasciato la caserma non si trovava in stato di arresto, che invece gli è stato
comunicato solo il giorno dopo quando si è recato nuovamente in caserma
accompagnato dal suo difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.

2. In caso di richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una specifica
integrazione probatoria l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. affida al giudice il

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all’escussione di due testimoni, ha accolto l’istanza di rito alternativo, ma ha

controllo sulla fondatezza della domanda allo scopo di verificare se
l’integrazione probatoria è necessaria per la decisione e compatibile con le
finalità di economia processuale del rito prescelto. All’esito di tale valutazione,
il giudice non può che accogliere o respingere la richiesta, dovendo escludersi
che possa modificare i termini della condizione posta dall’imputato.
Su tale ricostruzione del rapporto tra istanza di giudizio abbreviato

divisa sulla natura del vizio nel caso in cui il giudice intervenga a modificare
l’istanza dell’imputato.
Infatti, secondo alcune decisioni l’ordinanza di ammissione al giudizio
abbreviato, che accoglie solo in parte la richiesta di integrazione, è abnorme
in quanto incide negativamente sulle strategie difensive, tuttavia è destinata a
diventare “irrevocabile” se non viene impugnata con ricorso per cassazione
dall’imputato (Sez. 6, n. 42696 del 23/10/2008, La Gatta; Sez. 6, n. 17661
del 09/04/2015, Nicolosi; Sez. 5, n. 15091 del 19/02/2003, Beneloucif).
Secondo altre sentenze, invece, l’accoglimento parziale della richiesta di
giudizio abbreviato subordinato all’integrazione probatoria dà luogo ad una
nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deducibile, ai sensi
dell’art. 180 cod. proc. pen., in sede di appello (Sez. 6, n. 28895 del
10/06/2009, Boyadjiev). Peraltro, nell’ambito di questo secondo orientamento
si è ritenuto che la nullità venga sanata qualora l’imputato, nonostante la
modifica della sua istanza di integrazione probatoria, insista ad avvalersi del
giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 38184 del 12/06/2003, Rossi).

3. Il Collegio ritiene che in questi casi non possa riconoscersi natura
abnorme all’ordinanza che, ammettendo l’imputato al giudizio abbreviato
“condizionato”, modifichi in qualche modo la richiesta istruttoria. Non
ricorrono, nella specie, i caratteri dell’abnormità: il provvedimento in
questione non determina una indebita regressione del procedimento, con
conseguente alterazione della sequenza logico-cronologica degli atti; non
determina alcuna stasi del procedimento; deve escludersi che sia avulso dal
sistema, in quanto è comunque richiesto al giudice un controllo sulla istanza
di abbreviato “condizionato” (cfr., Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009,
Toni). In sostanza, il giudice che emette un’ordinanza con cui ammette

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“condizionato” e controllo del giudice la giurisprudenza è concorde, mentre è

l’imputato al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, modificando la
stessa richiesta di integrazione, non può dirsi che esorbita dai suoi poteri, ma
semmai che li ha male esercitati, incorrendo in una nullità.
Si tratta di una nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto di difesa dell’imputato, che viene
fortemente condizionato e limitato dall’intervento del giudice, in un giudizio in

per un rito alternativo che si basa sull’utilizzo di tutti gli atti delle indagini
raccolti dal pubblico ministero. La richiesta integrativa, ove modificata, può
compromettere la linea difensiva e del resto, quelle stesse decisioni che in
queste ipotesi considerano abnorme l’ordinanza, evìdenziano proprio le
ripercussioni che l’intervento modificativo del giudice provoca sulle strategie
della difesa.

4. Nel caso in esame, il Tribunale ha di fatto escluso una delle
testimonianze indicate nella richiesta di abbreviato condizionato formulata
dall’imputato e tale nullità è stata prontamente dedotta in sede di appello ai
sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., che però la Corte territoriale non ha preso
in esame, sicché è stata, correttamente, riproposta con il ricorso per
cassazione.
Ne consegue che, in accoglimento della eccezione di nullità, deve disporsi
l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, rinviando
gli atti al Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, per il giudizio in
cui, eventualmente, potrà procedersi, ove richiesto, anche al giudizio
abbreviato.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e rinvia al
Tribunale di Cagliari per il giudizio.
Così deciso il 13/05/2016

cui la difesa rinuncia alla pienezza del contraddittorio dibattimentale, optando

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