Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20676 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20676 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NUCCETELLI FABIO nato il 14/04/1971 a ROMA

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 9.6.2017, la Corte di appello di Roma
confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 3.10.2016 che aveva
dichiarato l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5,
dpr n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed
euro duemila di multa.
2. – Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
per il tramite del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in

cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2. La Corte territoriale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
ha confermato l’entità della pena irrogata dal primo giudice, ritenendo
sussistente la recidiva contestata, richiamando i numerosi precedenti penali e
valutando la personalità dell’imputato in senso negativo perché incline al delitto.
Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo
l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di
motivazione espressa, ben potendo quest’ultima essere anche implicita e
giustificata dalla negativa personalità dell’imputato emergente dalla gravità dei
precedenti penali (cfr in termini Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015 Rv. 264533).
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore
kItone,p,a D St

Il Presidente
Cava

relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99, comma 4,

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