Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20675 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20675 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOIA VINCENZO nato il 24/01/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del 16/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 426432017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Vincenzo Ioia ricorre per l’annullamento della sentenza del
16/02/2017 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione,
ha confermato la condanna alla pena di sei anni di reclusione e 18.000,00 euro
di multa inflitta, con sentenza del 10/05/2016 del G.u.p. del Tribunale di quel
medesimo capoluogo, per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 accer-

cocaina).
1.1.Con il primo motivo, lamentando la mancata qualificazione del reato in
termini di lieve entità, eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 1,
d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente
illogica in ordine alla ritenuta fattispecie di reato.
1.2.Con il secondo, lamentando la severità del trattamento sanzionatorio,
eccepisce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 132 e 133, cod. pen..

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Il possesso di sostanza stupefacente di buona e diversa qualità (cocaina e
ketamina) dalla quale erano ricavabili 122 singole dosi, osta alla qualificazione
del reato in termine di lieve entità. I Giudici distrettuali fanno buon governo del
principio secondo il quale la lieve entità del fatti di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990 «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio

(Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del

21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv.
232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in
motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). Sicché, anche solo il dato ponderale
può escludere la lieve entità del fatto. Ma anche la diversità qualitativa dello stupefacente è circostanza che, da sola, esclude la minima offensività del fatto, poiché esprime la capacità della condotta di rivolgersi ad un cospicuo e variegato
numero di consumatori (così Sez. 4, n. 38879/2005, cit.; Sez. 4, n. 43399 del 7
dicembre 2010; nello stesso senso Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264491
che, in un caso di diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita,
indicativa dell’attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato

tato in Napoli il 12/01/2016 (detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo

numero di consumatori, ha ribadito che il giudice è tenuto a valutare tutti gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione – mezzi, modalità e
circostanze della stessa -, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
– quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa
– , dovendo, conseguentemente, escludere la lieve entità quando anche uno solo
di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia
di “lieve entità”). Il dato della varietà delle sostanze detenute è pertanto decisivo

4.11 secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
All’imputato è stata applicata una pena (base) di poco superiore al minimo
edittale, diminuita di un terzo per il rito. Secondo il consolidato insegnamento di
questa Corte, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto
più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il
generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato (così, in
motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n.
2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). E’
consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo:
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si
discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale
(Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto).
Nel caso in esame la Corte dì appello, con motivazione insindacabile in questa sede, giustifica con i numerosi precedenti penali dell’imputato, con la non
occasionalità della specifica condotta e con la gravità del reato, la applicazione
della pena in misura superiore al minimo edittale di un anno di reclusione.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.

in quanto di per sé ostativo alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/01/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA