Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20674 del 21/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20674 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSARO STEFANO N. IL 13/07/1974
avverso la sentenza n. 7543/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza 28 maggio 2014 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in
data 10 aprile 2012 dal Tribunale di Rieti, appellata da MASSARO Stefano, dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali, commesso il 25 giugno 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in generiche censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità,
giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133
e 62 bis C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti
nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Quanto alla prescrizione del reato osserva il Collegio che i 313 giorni di sospensione escludono
che il termine sia scaduto prima della pronuncia della sentenza in grado di appello, essendo scaduto solo il 3 novembre 2014; l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido
rapporto di impugnazione e non consente di rilevare in questa sede l’estinzione del reato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i 21 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA