Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20674 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20674 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GHIZAOUI MOHAMED TAHER nato il 12/02/1979
avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
Data Udienza: 12/01/2018
ILGN 42613 2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Ghizaoui Mohamed Taher ricorre per l’annullamento della sentenza
del 05/06/2017 della Corte di appello di Firenze che, pronunciando in sede rescissoria ed in parziale riforma della sentenza del 24/01/2014 del G.u.p. del Tribunale di Livorno, ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 81, cpv.,
cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 a lui ascritto nella minor misura
danna alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione e 20.000,00 euro di
multa inflitta, con sentenza del 04/04/2016, dal Tribunale di Torre Annunziata
per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del
1990, commesso in Boscoreale tra il 30 settembre 2015 ed il 1° ottobre dello
stesso anno.
1.1.Con il unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la mancanza e/o l’illogicità manifesta della motivazione e l’errata applicazione della legge in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di mancata esclusione della contestata recidiva.
2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nella
fase di legittimità.
3.Le questioni devolute dall’odierno ricorrente costituivano punti della sentenza precedentemente annullata il cui esame restava precluso al giudice del rinvio. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituiva
specifico motivo di ricorso per cassazione già dichiarato inammissibile in sede
rescindente, laddove non risulta, né l’imputato lo deduce, che sia stata devoluta
nella medesima sede la questione relativa alla disapplicazione della contestata
recidiva.
L’ambito della cognizione del giudice del rinvio era dunque costituito dalla
sola sopravvenienza della legge n. 79 del 2014 che, prevedendo un regime sanzionatorio più mite per il medesimo fatti, imponeva una nuova determinazione
della pena con esclusione di ogni altra questione inerente il trattamento sanzionatorio, già definita o comunque non devoluta in sede rescindente.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
di un anno e sei mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa. confermato la con-
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018