Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20672 del 21/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20672 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALESSANDRO MARCO N. IL 25/09/1955
avverso la sentenza n. 5572/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data
25 marzo 2010 dal locale Tribunale, appellata da ALESSANDRO Marco, dichiarato responsabile del delitto di minaccia grave, commesso il 15 gennaio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
perché tende a riprodurre la prospettazione già formulata in primo grado e in appello alla quale i
giudici del merito hanno dato adeguata risposta, sulla base delle chiare emergenze processuali
sul comportamento e sulle frasi pronunciate dal prevenuto.
Quanto alla configurazione del reato, l’aggravante non dipende solo dall’uso di armi e simili, ma
si configura anche nella gravità del male minacciato e la minaccia di morte è all’evidenza minaccia di male gravissimo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P .Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA