Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20672 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20672 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRELLI MARIO nato il 19/01/1981 a NAPOLI

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 28.11.2016, la Corte di appello di
Napoli, in riforma della sentenza del 5.7.2012 del GIP del Tribunale di Napoli che
aveva dichiarato Cirelli Mario responsabile del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 1
bis del dpr n. 309/1990 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, rideterminava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
4.000,00 di multa.
2.Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a

motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2.

La Corte territoriale ha proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria

dibattimentale con l’escussione dell’agente di Pg Fiscetta Alessandro e , con
motivazione congrua, immune da vizi logici nonché aderente alle emergenze
istruttorie, ha fondato l’affermazione di responsabilità sul contenuto del verbale
di arresto in flagranza dell’imputato e sull’annotazione di PG, chiarendo come la
descrizione dei luoghi riportata contenesse un mero errore materiale che non
influiva negativamente sul nucleo essenziale dei fatti accertati.
Il vizio motivazionale dedotto, pertanto, risulta insussistente.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018

mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando vizio di

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