Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20672 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20672 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BORTOLOTTI ENZO, nato a MODENA il 26/03/1957

TI 2 /GA-1.1
avverso la sentenza del 29/09/2015 della CORTE DI APPELLO di

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIO
MARIA STEFANO PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la
inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Enrico AMBROSETTI e avv. Mauro BOZZETTO che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di
Trieste – a seguito di gravame interposto dal Procuratore
generale presso la locale Corte avverso la sentenza
emessa

in data 1.10.2013 nei confronti di Enzo

BORTOLOTTI imputato del reato di calunnia dal quale il
predetto era stato assolto perché il fatto non costituisce

responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli,
con condanna a pena di giustizia.
2. La vicenda ha ad oggetto la querela sporta dal
ricorrente nei confronti di un giornalista e del direttore
responsabile del quotidiano “Il Gazzettino” – in relazione
all’articolo apparso sul quotidiano il 15.6.2008 ed intitolato
“Ancora un sindaco nella rete dell’Aster. L’autovelox
immortala il “guerriero” di Azzano”,

riguardante una

infrazione al codice della strada commessa dal ricorrente assumendo, quest’ultimo, che la notizia non era veritiera e
lamentandosi che fosse stata presentata come dato certo,
in difetto di una seria verifica della sua veridicità.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
3.1. Erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen. in
relazione alla ritenuta sussistenza del dolo. Nella specie,
non sarebbe stato considerato che la incolpazione mossa
dal ricorrente al giornalista ed al direttore non si fondava
soltanto sulla non veridicità della notizia ma anche e
soprattutto in relazione ad altri aspetti del contenuto
dell’articolo giornalistico, in base ai quali già e soltanto,
poteva ritenersi la diffamazione. Cosicché la sentenza,
appuntandosi sulla sola questione della veridicità della
notizia, avrebbe parcellizzato il dolo del delitto di calunnia
contestato, laddove la diffamazione a mezzo stampa
oggetto della querela proposta dal ricorrente ben avrebbe
potuto essere ravvisabile anche solo in relazione ad un
difetto di continenza e pur essendo veridica la notizia.

2

reato – in riforma della decisione, ha affermato la

3.2. Manifesta contraddittorietà ed illogicità della
motivazione a riguardo della sussistenza del dolo. La
sentenza – appuntandosi sulla questione circa la avvenuta
conoscenza da parte dell’imputato della violazione
commessa – illogicamente affermerebbe che sarebbe stata
del tutto irrilevante la prova circa la presa visione del
verbale di contestazione della infrazione, posto che se
questa fosse avvenuta certamente non avrebbe assunto

notizia non veritiera. Anzi, risulta dalla memoria difensiva
depositata nel giudizio di appello che l’imputato aveva
cercato di verificare l’esistenza della contravvenzione,
senza che la Corte ne considerasse la valenza. Anche la
considerazione della Corte secondo la quale l’imputato era
perfettamente consapevole della verità di quanto esposto
nell’articolo del quotidiano appare illogica e fuorviante in
quanto detto articolo non era finalizzato a riportare
soltanto la avvenuta infrazione al codice della strada ma
costruiva la notizia sull’entità del margine di superamento
dei limiti di velocità, con riferimento al quale – senza aver
contezza della contestazione – il ricorrente ben poteva
dubitare della veridicità della notizia.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Il primo motivo – ad onta del formale vizio azionato
– è generico ed in fatto, facendo leva su una diversa
ricostruzione della accusa, dando rilievo ad altri aspetti
asseritarnente oggetto della querela sporta dal ricorrente e
che non formano oggetto della contestazione che si
precisa in relazione alla falsità della notizia dell’infrazione
stradale commessa dal ricorrente.
6. Il secondo motivo è aspecifico rispetto al contesto
giustificativo utilizzato dalla Corte, che ha appuntato la
consapevole attribuzione della falsa notizia sulla personale
conoscenza della violazione acquisita dal ricorrente sin dai
momenti appena successivi alla sua commissione; inoltre,
la deduzione è anche in fatto, facendo leva sulla mancata
consapevolezza da parte del ricorrente della commessa
infrazione.

3

l’iniziativa di accusare il giornalista di aver riportato una

7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma che si stima equo determinare in euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 5.5.2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

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