Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20671 del 27/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20671 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sciotti Natale, nato a Catania il 02/01/1978
avverso la sentenza del 28/10/2014 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28/10/2014, ha
confermato la pronuncia di condanna emessa il 17/10/2012 dal Tribunale di
Catania nei confronti di Sciotti Natale, in relazione ai reati di cui agli artt. 341 bis
e 651 cod.pen.

2. La difesa di Sciotti ha proposto ricorso con il quale si deducono i vizi di
cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., nella parte in cui la
sentenza non ha analizzato il rilievo formulato dalla difesa in atto di appello, che
contestava la possibilità di attribuire la qualifica di pubblico ufficiale all’agente di
polizia penitenziaria, ove lo stesso svolgeva nell’occasione funzione di
accertatore di infrazioni al codice della strada.
La sentenza si è limitata a richiamare la definizione astratta della
qualifica, senza confrontarsi con quanto dedotto in forza del testo dell’art. 12
comma 1 lett. f bis cds , che, secondo il ricorrente, circoscrive la possibilità per

Data Udienza: 27/04/2016

gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria di accertare infrazioni stradali,
limitatamente ai compiti di istituto. Si deduce quindi omessa valutazione sul
punto specifico, pur rimesso alla cognizione della Corte territoriale, che aveva
trascurato di esaminare quanto, in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen.,
stabilito alla Corte di legittimità, in ordine alla possibilità del cittadino di
sindacare la conformità al modello legale della richiesta formulata dal pubblico

richiedente.

3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma
1 lett. c) cod. proc. pen., in conseguenza delle genericità delle accuse, posto che
né il capo di imputazione, né le pronunce di merito hanno specificamente
individuato le pretese offese all’onore che sostenevano la contestazione di cui
all’art. 341 bis cod. pen.

4. Con ulteriore motivo si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen. nell’individuazione dell’elemento soggettivo dei reati
contestati, riguardante la consapevolezza del compimento di un atto proprio
dell’ufficio di agente della polizia penitenziaria. Si assume sul punto che si sia
realizzato un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 47 cod. pen. al fine di
escludere la corretta formazione del processo volitivo, elemento del tutto
trascurato anche nella motivazione del provvedimento.

5. Si deduce da ultimo violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., con riguardo alla mancata applicazione delle richieste attenuanti
generiche, escluse con argomentazione priva di specificità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla contestata contravvenzione, in
relazione alla quale deve accertarsi la prescrizione per il decorso del termine
massimo dalla data di consumazione, collocabile il 01/06/2010.

2.

Deve invero darsi atto che, pur essendosi sollecitato già con

l’impugnazione di merito, l’approfondimento relativo ai poteri dell’assistente
penitenziario in materia di accertamento di infrazioni al codice della strada, e
conseguentemente la sua legittimazione a richiedere le generalità al conducente
colto nel corso di violazioni in materia, la sentenza non ha fornito alcuna risposta
sul punto, limitandosi a richiamare la persistenza della qualifica di pubblico
2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 28032/2015

ufficiale, sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del

ufficiale da parte dei pubblici dipendenti, verifica rilevante al fine di accertare la
sussistenza del delitto di oltraggio, che nessuna incidenza poteva assumere
sull’ulteriore imputazione.
Del resto risulta pacificamente chiarito (sul punto Sez. 1, Sentenza n.
7250 del 11/05/1993, Rv. 197886) che il privato ha il diritto di sindacare la
legittimità del potere esercitato, e di opporre, in caso di assenza di tale potere,

integrare il reato contestato. Nel caso di specie, conseguentemente, il rilievo
attinente al difetto di motivazione risulta pertinente, al di là della fondatezza
dell’eccezione svolta, posto che alla stessa non è stata fornita alcuna risposta,
pur avendo potenzialmente effetto decisivo sulla configurabilità dell’illecito; ciò
imporrebbe l’annullamento della sentenza sul punto con rinvio, preclusa dalla
sopraggiunta prescrizione del reato, che consente, dichiarata l’improcedibilità
dell’azione penale sul punto, di eliminare la relativa pena, determinata in
aumento sulla sanzione fissata per il reato più grave, disponendo l’annullamento
sul punto, senza rinvio.

3. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto al delitto di oltraggio.
Sotto un primo profilo, la pretesa nullità della contestazione non ha mai formato
oggetto di rilievo nel giudizio di merito, nel corso del quale l’interessato si è
difeso sul fatto, a dimostrazione della piena ricavabilità dagli atti del
procedimento di elementi idonei ad assicurare la difesa.
Quanto all’idoneità della condotta ad integrare il contestato delitto di
oltraggio soccorrono le argomentazioni già espresse dal giudice d’appello in
ordine alla persistenza della particolare tutela riconosciuta ai pubblici ufficiali
quando agiscano nell’esercizio delle loro funzioni, come pacificamente avvenuto
nella specie, posto che l’assistente penitenziario era intervenuto per rimuovere
un ostacolo alla circolazione creato dalla condotta inadempiente dello Sciotti, per
escludere che l’eventuale carenza di legittimazione ad elevare contravvenzioni o
ad eseguire il controllo potesse esporre il pubblico ufficiale alla condotta
verbalmente aggressiva del privato.

4. Per lo stesso motivo, conseguentemente, risulta irrilevante il
richiamato errore nella valutazione sulla competenza dell’agente, poiché la sua
riconoscibilità da parte del privato, se lo legittimava ad opporsi all’esecuzione
dell’ordine, non permetteva l’opposizione svolta in termini offensivi, stante
l’immanenza della qualità di pubblico ufficiale, pur nell’ipotizzata incompetenza
rispetto al singolo atto, e conseguentemente della particolare tutela del loro
3

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 28032/2015

un rifiuto all’adempimento della richiesta, che non consentiva in linea astratta di

onore, argomento su cui la Corte ha espresso una valutazione corretta in fatto e
diritto, in ordine alla quale il ricorso si limita alla riproposizione delle censure di
merito, con eccezioni per loro natura estranee all’ambito del presente giudizio.

5. Infondati risultano anche i rilievi riguardanti la modulazione del
trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza ha dato conto della decisione di

confronta sollecitando in questa fase un non consentito difforme giudizio di fatto,
senza negare fondamento alle condizioni ostative richiamate nel provvedimento
impugnato, attraverso le quali il giudice ha fornito sostegno all’esercizio del suo
potere discrezionale al riguardo.

6. Annullata senza rinvio la pronuncia impugnata quanto all’affermazione
di responsabilità per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. ed eliminata la relativa
pena, pari ad un mese di reclusione, il ricorso va rigettato nel resto,
determinandosi per l’effetto la pena residua da eseguire in relazione all’ulteriore
imputazione in mesi due di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub b)
(art. 651 cp) perché il reato è estinto per prescrizione Q-per l’effetto elimina la
relativa pena di un mese di reclusione, rideterminando così la pena residua in
mesi due di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/04/2016

esclusione delle attenuanti generiche, deduzioni con le quali il ricorso non si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA