Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20671 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20671 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANTONELLA nato il 24/07/1966 a NAPOLI

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Data Udienza: 12/01/2018

RGN 12512/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Antonella Esposito ricorre per l’annullamento della sentenza del
21/04/2017 della Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella del
21/09/2016 del G.i.p. del Tribunale di quello stesso capoluogo, da lei impugnata,
ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell’art. 73, d.P.R. n. 309
del 1990, ha rideterminato la pena nella minor misura di un anno di reclusione e

responsabilità.
1.1.Con il primo motivo, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, eccepisce l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
1.2.Con il secondo motivo, deducendo che le circostanze attenuanti generiche non sono state applicate esclusivamente a causa dei precedenti penali, eccepisce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione
in ordine alla mancata.

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per
motivi non consentiti nella fase di legittimità.

3.Entrambi i motivi hanno in comune l’oggetto (la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche) e possono essere esaminati congiuntamente.
3.1.La Corte di appello ha correttamente ed insindacabilmente escluso la
applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo ostativi i precedenti
penali della ricorrente, valutati come assorbenti rispetto ad ogni altra circostanza. Non si tratta di motivazione apparente, come sostiene la ricorrente: i precedenti penali costituiscono un fatto, reale e non contestato, espressamente contemplato dall’art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen., a fini dosimetri della pena. La
valutazione di tale fatto sfugge al sindacato di legittimità se, con giudizio non
manifestamente irragionevole, viene ritenuto prevalente su ogni altro. Nè può
ritenersi irragionevole la concomitante valutazione del fatto-reato in termini di
lieve entità e l’esclusione della recidiva, trattandosi di giudizi che operano su piani totalmente diversi: a) la oggettiva consistenza del reato, il primo; b) la pericolosità del suo autore il secondo. L’eccepita doppia valutazione negativa dei precedenti penali, a fini dosimetri della pena e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituisce niente più che una petizione di principio, non risultando ciò da alcun passaggio della sentenza impugnata. Ed è in ogni
caso platealmente infondata visto che nella valutazione globale di tutti gli ingre-

1.000,00 euro di multa, confermando nel resto l’affermazione della sua penale

dienti che concorrono a quantificare la pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen. il
giudice ben può individuare quello che gli impedisce di attenuare la condanna,
non trattandosi in questi casi di doppia valutazione negativa dello stesso fatto.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammen-

3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

de, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C

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