Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20670 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20670 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILVESTRO GIOVANNI nato il 20/09/1967 a ARZANO

avverso la sentenza del 09/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9.4.2015, la Corte di appello di Napoli confermava la
sentenza del 1.10.2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva
dichiarato Silvestri Giovanni responsabile del reato di cui all’art 40 d.lvo
504/1995 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro
6.000,00 di multa.
2.Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e lamentando

ordine all’affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. I motivi articolati sono generici.
Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di
critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che il giudice avrebbe
dovuto verificare la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cpp e che la
motivazione relativa alla responsabilità sarebbe apodittica.
I motivi, quindi, prospettano deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 2 e 3) nella
sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione,
ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, 20377 dell’11.3- 14.5.2009
e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte,
secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi
devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente
indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 -dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).
3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.

2

violazione di legge in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
jni
Grnel

Il Presidente
Aldip „Cavallo
PgiAiko

Il Consigliere estensore

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