Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2067 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2067 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BISHAJ GJOVALIN N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 1924/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

cc: 21-11-13

FATTO E DIRITTO
Bishaj Gjovalin ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
1
con la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado per il reato di
evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità con particolare riferimento alla ritenuta
sussistenza del dolo di evadere, nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche
ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di
legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un
esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove
—come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai
canoni di cui all’art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in
doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del
giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva
rilevanza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così eciso in Roma, all’ILlienza del 21-11-13.

R.G. n. 16074-13

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