Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20669 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20669 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAINO CARMELA nato il 02/11/1967 a TORRE DEL GRECO

avverso l’ordinanza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 8.3.2016, la Corte di appello di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale Traino Carmela
chiedeva revocarsi o sospendersi l’ordine di demolizione delle opere abusive di
cui alla sentenza del Pretore di Torre del Greco del 17.3.1997, riformata in
appello in data 26.3.1998 (irrevocabile il 1.12.1998).
2.

Avverso tale ordinanza, Traino Carmela ha proposto ricorso per

cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e

di demolizione irrogato dal giudice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va ricordato che la demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi
dell’art. 31, comma 9 d.P.R., 380\2001 ha natura di sanzione amministrativa che
assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e
configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, che ha
carattere reale; per tali ragioni, l’ordine di demolizione impartito dal giudice può
essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti
incompatibile con un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa,
indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402
del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012
(dep.2013), Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv.
253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del
12/2/1990, Migno, Rv. 183768),
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, inoltre, l’ordine di
demolizione impartito dal giudice, stante la sua natura di sanzione
amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti
che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal
fatto che questi sia l’autore dell’abuso, non si estingue per il decorso del tempo
ai sensi dell’art. 173 cod. pen. (Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736; Sez.
3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del
10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest’ultima disposizione si
riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv.
226573).
Ed è stato anche precisato che tali caratteristiche dell’ordine di demolizione
escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena”
elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, osservando che la demolizione, a
differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi
dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e
2

deducendo violazione di legge in relazione alla natura amministrativa dell’ordine

non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di
trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge (Sez.3, n.49331 del
10/11/2015,Rv.265540; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv.
245918; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403, nonché da
ultimo Sez.3,n.41475 del 03/05/2016, Rv.267977, che ribadendo il principio in
questione ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale per
violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per
mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del

La Corte territoriale ha fatto buon governo del suesposto principio e
disatteso la deduzione difensiva qui riproposta, che contrasta con tale
giurisprudenza costante, le cui ragioni la ricorrente non confuta adducendo
specifici motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi.
3. enuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore
(Aniyonellà. Di

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Il Presidente
Aldo Cavallo
tic

manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna).

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