Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20668 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20668 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NODITI ION N. IL 07/04/1973
COVRIG ANGEL EUGEN N. IL 17/06/1978
VASILIEV CRISTIAN N. IL 07/12/1978
GULA MIHAI N. IL 04/11/1985
avverso la sentenza n. 508/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Perugia, ridotta in parte la pena, ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data 29 settembre 2011 dal Giudice per le Indagini preliminari del locale
Tribunale, appellata da NODITI Ion, VASILIEV Cristian, GULA Mihai e COVRIG Angel Eugen,
dichiarati responsabili di associazione per delinquere e di più ipotesi di furto pluriaggravato, tentato
e consumato, in concorso, commessi fino al 14 gennaio 2010.
Propongono distinti ma sovrapponibili ricorsi per cassazione gli imputati che deducono violazione
di legge e difetto di motivazione sull’elemento soggettivo del delitto associativo.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque proposti per motivi non
sottoposti alla valutazione del giudice d’appello, atteso che la questione in merito al ricorrere del
reato associativo risulta, dalla non contestata narrativa fatta dalla Corte d’Appello dei motivi di
impugnazione di ciascun imputato, proposta da imputati diversi dagli attuali ricorrenti, appellanti
solo in relazione al trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.

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